14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38728 del 4 ottobre 2004
Testo massima n. 1
Il provvedimento di sequestro preventivo di terreni abusivamente lottizzati non viola la riserva di giurisdizione stabilita in favore del giudice amministrativo, in materia urbanistica ed edilizia, dall’art. 34 del D.L.vo n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205/2000, dal momento che tale disposizione esclude, in detta materia, la giurisdizione civile, non quella penale. [ Mass. redaz. ].
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, previsto dall’art. 321, comma 2, c.p.p., può essere disposto anche con riguardo a terreni oggetto di lottizzazione abusiva, nonostante che la confisca obbligatoria di tali terreni, quale prevista dall’art. 44, comma 2, del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [ riproduttivo dell’art. 19 della legge 20 febbraio 1985, n. 47 ], sia qualificabile, a differenza di quella prevista dall’art. 240 c.p., non come misura di sicurezza patrimoniale ma come sanzione amministrativa applicabile dal giudice penale anche nei confronti di terzi estranei al reato, ferma restando la possibilità per costoro, se in buona fede, di far valere i loro diritti davanti al giudice civile.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]