14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35161 del 10 settembre 2009
Testo massima n. 1
In tema di sequestro preventivo, ai fini della configurabilità del “periculum in mora” è necessario che il bene oggetto della misura cautelare presenti un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto ai reati commessi ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l’individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico, bensì abitualmente protratto nel tempo e tipicamente indicativo delle modalità di realizzazione dell’attività illecita ipotizzata. [ Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il requisito del “periculum in mora” in relazione al sequestro di una palestra ove erano state rinvenute numerose tracce dell’utilizzo di sostanze dopanti ].
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