14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38148 del 21 settembre 2015
Testo massima n. 1
In tema di sequestro probatorio, la restituzione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, dei beni materiali [ server, computer e “hard disk” ] coercitivamente acquisiti per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati non comporta il venir meno del vincolo, con la conseguenza che permane l’interesse a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro al competente tribunale del riesame. [ In motivazione, la Corte ha osservato che le disposizioni introdotte dalla legge 48 del 2008 riconoscono al “dato informatico”, in quanto tale, e non solo al supporto che lo contiene, la caratteristica di oggetto del sequestro ].
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