Cass. pen. n. 3613 del 2 dicembre 1997

Testo massima n. 1


Qualora la cosa sottoposta a sequestro preventivo sia stata successivamente restituita all'avente diritto, individuato in un soggetto diverso da quello che aveva la disponibilità della cosa al momento del sequestro, quest'ultimo, che aveva proposto richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro, a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, perde interesse alla impugnazione, che deve pertanto essere dichiarata inammissibile, non potendo il medesimo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento della illegittimità del sequestro, il ripristino della disponibilità del bene, essendone impedito dal distinto provvedimento di restituzione, aggredibile attraverso incidente di esecuzione.

Normativa correlata