14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 12878 del 20 marzo 2003
Testo massima n. 1
Il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa – che va accertato dal giudice con adeguata motivazione – presenti i requisiti della concretezza e dell’attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l’accertamento irrevocabile del reato. [ Fattispecie relativa a sequestro preventivo di alcuni manufatti abusivi, uno dei quali in muratura, la cui costruzione era già stata ultimata ].
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Testo massima n. 2
In tema di impugnazioni, la notifica del relativo atto alla parte privata non impugnante a cura della cancelleria, prevista dall’art. 584 c.p.p., va eseguita solo nei confronti della parte medesima e non del difensore.
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