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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15459 del 6 aprile 2018

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15459 del 6 aprile 2018

Testo massima n. 1

È abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il pubblico ministero, in luogo di trasmettere al g.i.p., con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro preventivo, proceda a rigettarla direttamente, in quanto provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, potendo egli solo disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice.

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