14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1499 del 15 gennaio 2018
Testo massima n. 1
In caso di sequestro preventivo disposto erroneamnete nella forma dell’ordinanza anziché in quella del decreto motivato prevista dall’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità, avuto riguardo al principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 177 cod. proc. pen., né è configurabile in capo al destinatario della misura, alcun concreto interesse ad agire per un’eventuale tutela processuale, fermo restando che il sequestro, anche se formalmente qualificato come ordinanza, ha comunque natura e valore di decreto.
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