Cass. pen. n. 5023 del 15 marzo 1996
Testo massima n. 1
La circostanza che sia scaduto il termine di quarantotto ore previsto per la convalida del sequestro preventivo disposto dal pubblico ministero, non esclude che il giudice possa avvalersi delle attribuzioni conferitegli dall'art. 321 c.p.p. e quindi imporre il vincolo reale. Invero il termine suddetto non costituisce presupposto o condizione di legittimità dell'emissione di un siffatto provvedimento, non potendo certo risultare l'esercizio del potere attribuito in via ordinaria al giudice assoggettabile a condizioni dipendenti dalla sfera di discrezionalità del pubblico ministero, per giunta correlata ad un potere attribuito a quest'organo nella materia in questione in termini del tutto straordinari.