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Art. 606 — Casi di ricorso

Art. 606 — Casi di ricorso

1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi :

  1. a] esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri ;
  2. b] inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ;
  3. c] inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità [ 177186 ], di inutilizzabilità [ 63, 103, 191, 195, 228 3, 240, 254 3, 267 2, 270, 350 6, 360 5, 403, 407 3, 526 ] , di inammissibilità [ 41, 46, 78, 84, 93, 393, 397, 410, 435, 461, 586, 591, 613, 634, 645 ] o di decadenza [ 21, 79, 80, 85, 86, 95, 175 3, 182, 458, 585, 646 4] ;
  4. d] mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2 ;
  5. e] mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame .

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni [ 428 3], può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili [ 593 ] .

2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a], b] e c].

3. Il ricorso è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello [ 611 ].

  1. a] esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri ;
  2. b] inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ;
  3. c] inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità [ 177186 ], di inutilizzabilità [ 63, 103, 191, 195, 228 3, 240, 254 3, 267 2, 270, 350 6, 360 5, 403, 407 3, 526 ] , di inammissibilità [ 41, 46, 78, 84, 93, 393, 397, 410, 435, 461, 586, 591, 613, 634, 645 ] o di decadenza [ 21, 79, 80, 85, 86, 95, 175 3, 182, 458, 585, 646 4] ;
  4. d] mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2 ;
  5. e] mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 57403/2018

Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l’interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall’art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, in quanto tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi.

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Cass. pen. n. 38431/2018

In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma primo, lett. e], cod. proc. pen. dall’art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006, il legislatore ha esteso l’ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza.

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Cass. pen. n. 35659/2018

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si eccepisce la inutilizzabilità delle informative di polizia giudiziaria, per decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari, senza, tuttavia, individuare con precisione l’atto specifico, in esse contenuto, asseritamente inutilizzabile, non spettando alla Corte, in mancanza di specifiche deduzioni, di verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che, non apparendo manifeste, implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente.

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Cass. pen. n. 19388/2018

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, poiché il sindacato del giudice di legittimità nell’esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l’integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

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Cass. pen. n. 10250/2018

È inammissibile, perchè generico, il ricorso straordinario per cassazione redatto mediante l’estrapolazione di singole parti di sentenze e provvedimenti cautelari, anche relativi a posizioni processuali diverse da quella dell’imputato, con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato, ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l’oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari.

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Cass. pen. n. 8188/2018

In tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima.

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Cass. pen. n. 3820/2018

In tema di ricorso per cassazione, qualora concorrano due cause di inammissibilità, di cui l’una concernente ragioni formali e l’altra ragioni contenutistiche, la prima prevale sulla seconda, atteso che solo un ricorso formalmente valido può essere scrutinato sotto il profilo del contenuto. [Fattispecie relativa alla declaratoria di inammissibilità, per irrituale presentazione nella cancelleria del giudice “a quo”, di un ricorso inammissibile anche in quanto deducente un motivo non previsto dalla legge].

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Cass. pen. n. 2757/2018

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione di prescrizioni dettate da circolari amministrative, trattandosi di norme interne che, in quanto espressione della supremazia gerarchica di un ufficio rispetto a quelli, sottordinati, spiegano effetto soltanto nell’ambito dell’amministrazione, senza incidere nella sfera giuridica di soggetti estranei.

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Cass. pen. n. 1927/2018

In tema di motivi di ricorso per cassazione e “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova che sia stato puntualmente denunciato al giudice di appello, il quale abbia confermato la sentenza di primo grado omettendo l’esame del vizio censurato, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e], cod. proc. pen..

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Cass. pen. n. 54281/2017

In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un’evidenza – pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante – di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.

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Cass. pen. n. 39746/2017

La mancata effettuazione di un accertamento peritale [nella specie sulla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale] non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d], cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.

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Cass. pen. n. 19218/2017

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile contro la sentenza di appello dichiarativa della nullità della sentenza di primo grado per difetto di correlazione tra imputazione e decisione, anche nel caso in cui, per effetto della prescrizione del reato maturata nel frattempo, sia precluso l’esercizio dell’azione civile nel processo penale, dovendosi, comunque, riconoscere la sussistenza di un interesse della parte civile alla eliminazione della sentenza, al fine di ottenere in sede penale una sentenza di merito dichiarativa della prescrizione. [In motivazione la Corte ha precisato che, in tale caso, sussiste sia un interesse mediato e formale, da spendersi nel processo penale ai sensi dell’art. 623, comma primo, lett. c], cod. proc. pen., sia un interesse finale ad ottenere la pronuncia di merito da parte del giudice di appello].

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Cass. pen. n. 19207/2017

In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. [Fattispecie relativa ad esercizio in forma ambulante, senza titolo abilitativo, dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi].

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Cass. pen. n. 18975/2017

Nell’ambito dei motivi di ricorso per cassazione, con riferimento all’ipotesi di cd. “doppia conforme”, pur quando il giudice dell’impugnazione abbia preso in considerazione, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, sussiste comunque la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all’art. 606, comma primo, lett. e], cod. proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio.

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Cass. pen. n. 16610/2017

Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perchè non devolute alla sua cognizione. [Fattispecie relativa a contravvenzioni edilizie e urbanistiche, nella quale il motivo con cui si contestava la costituzione di parte civile del danneggiato perchè effettuata mediante richiamo all’imputazione e senza dedurre il diritto soggettivo leso, è stato ritenuto inammissibile dalla S.C., in quanto davanti al giudice di appello la costituzione era stata impugnata invocando l’esclusiva legittimazione del Comune titolare dell’interesse di natura pubblicistica leso dalla condotta criminosa].

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Cass. pen. n. 11519/2017

In tema di ricorso per cassazione, l’adempimento dell’onere di autosufficienza relativo a tale specifico mezzo di impugnazione non può costituire lo strumento per introdurre nel giudizio di legittimità aspetti in fatto non dedotti tempestivamente davanti ai giudici del merito. [Nella fattispecie – relativa a ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva escluso la sussistenza, in capo all’indagata, del delitto di intestazione fittizia di fondi ex art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992, essendo i trasferimenti oggetto di contestazione intercorsi tra conti già in titolarità dell’intestatario fittizio – la S.C. ha escluso che il ricorrente potesse introdurre elementi di fatto, concernenti operazioni effettuate su detti conti prima del periodo contemplato dall’incolpazione, anche solo attraverso il richiamo di documenti indicati nel ricorso].

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Cass. pen. n. 4672/2017

La mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per cassazione – può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.

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Cass. pen. n. 52517/2016

La perizia non rientra nella categoria della “prova decisiva” ed il relativo provvedimento di diniego non è censurabile ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d], cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione.

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Cass. pen. n. 47575/2016

Il vizio di cui all’art. 606, comma primo, lett. b] cod. proc. pen. riguarda l’erronea interpretazione della legge penale sostanziale [ossia, la sua inosservanza], ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto [e, dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta], e va tenuto distinto dalla deduzione di un’erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

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Cass. pen. n. 33040/2015

Nella sentenza di patteggiamento l’illegalità sopraggiunta della pena – concordata sulla base dei parametri edittali dettati per le cosiddette “droghe leggere” dall’art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto ma dichiarato successivamente incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 – determina la nullità dell’accordo e la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza basata su tale accordo.

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Cass. pen. n. 13809/2015

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà [intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante], su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

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Cass. pen. n. 12406/2015

È inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per verificare l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge.

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Cass. pen. n. 3207/2015

Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento. [Fattispecie in tema di dichiarazione indiziante resa a funzionario Inps nell’ambito di attività ispettiva, in assenza delle garanzie di difesa previste dal codice di rito].

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Cass. pen. n. 2261/2015

La mancata applicazione dell’indulto in sede di giudizio di cognizione, nel caso in cui non sia negato all’imputato il diritto di goderne ma sia invece rinviato, implicitamente o esplicitamente, alla sede esecutiva ogni provvedimento al riguardo, non determina alcuna nullità, né alcuna conseguenza negativa per il condannato, che potrà adire il giudice dell’esecuzione per conseguire il beneficio.

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Cass. pen. n. 51253/2014

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo una eccezione di illegittimità costituzionale, si limita ad indicare solo le disposizioni di legge ritenute illegittime e gli articoli della Costituzione che si assumono violati, poichè, a norma dell’art. 581, lett. c], cod. proc. pen., i motivi di impugnazione debbono contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

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Cass. pen. n. 50946/2014

Qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell’art. 125 c.p.p., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il principio indicato rispetto al provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza].

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Cass. pen. n. 38143/2014

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di far valere la prescrizione intervenuta tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione della sentenza e che risulti privo di qualsiasi doglianza idonea a confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, trattandosi di gravame proposto in violazione del criterio di specificità dei motivi enunciato dall’art. 581 cod. proc. pen. e che esula dai casi in relazione ai quali può essere presentato a norma dell’art. 606 cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 33451/2014

Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e], cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. [In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato].

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Cass. pen. n. 18432/2014

Non è rilevabile d’ufficio in sede di giudizio di legittimità l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, – così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 5 luglio 2011 nel caso Dan/Moldavia -, per avere la sentenza di appello riformato la sentenza di assoluzione di primo grado senza nuova escussione dei testi, trattandosi censura riconducibile, con adattamenti, alla nozione di “vizio di violazione di legge” di cui all’art. 606, comma primo, lett. c] c.p.p., deducibile esclusivamente con il ricorso per cassazione, mediante illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a suo sostegno, a norma dell’art. 581 c.p.p..

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Cass. pen. n. 5615/2014

Nell’ambito dei motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, previsto dall’art. 606, comma primo, lett. e], cod. proc. pen. può essere dedotto, nel caso di cosiddetta “doppia conforme” nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice. [Fattispecie in cui era stata disposta perizia collegiale in grado di appello].

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Cass. pen. n. 3560/2014

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all’udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità l’esame di questioni delle quali il giudice dell’impugnazione cautelare non era stato investito.

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Cass. pen. n. 1255/2014

La Corte di Cassazione che rilevi la fondatezza del ricorso con cui si lamenti l’illegale assunzione di una prova non deve procedere all’automatico annullamento della sentenza ma, invece, effettuare la cd. “prova di resistenza” e cioè valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l’utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti. [Fattispecie in cui la Corte, pur rilevando l’illegittima utilizzazione di dichiarazioni rese in contrasto con l’art. 63 cod. proc. pen. non ha proceduto all’annullamento, in quanto gli altri elementi di prova raccolti in sede di merito consentivano di non tener conto della dichiarazione inutilizzabile].

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Cass. pen. n. 44765/2013

Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.

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Cass. pen. n. 35668/2013

In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma primo, lett. d] o lett. e], c.p.p., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli, e quindi la riconoscibilità del criterio prognostico adottato per escludere che l’accusa sia sostenibile in giudizio.

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Cass. pen. n. 19498/2013

In tema di intercettazioni, qualora venga contestata l’attribuzione delle voci degli interlocutori, compiuto dal giudice di merito, la perizia fonica e l’ascolto in contraddittorio delle registrazioni non possono ricondursi al concetto di prove decisive richieste a norma dell’art. 495, comma secondo, c.p.p. di cui all’art. 606, comma primo, lett. d], c.p.p., poiché tale disposizione riguarda il diritto dell’imputato all’ammissione delle prove da lui dedotte a discarico sui fatti oggetto della prova a carico, mentre sia la perizia che il riascolto dei nastri costituirebbero non prove a discarico contrapposte a quelle di accusa, ma semplici mezzi, in sé neutri, di verifica ed interpretazione delle prove vere e proprie, rappresentate esclusivamente dalle registrazioni delle conversazioni.

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Cass. pen. n. 8521/2013

n tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c] c.p.p., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali.

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Cass. pen. n. 4875/2013

A norma dell’art. 606, comma primo, lett. e], c.p.p. i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 c.p.p., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo.

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Cass. pen. n. 44992/2012

È inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita.

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Cass. pen. n. 43526/2012

La ricognizione personale non rientra nella categoria della prova decisiva di cui all’art. 606, comma primo, lett. d], c.p.p., perché è una prova aperta ad ogni esito e pertanto non le si può riconoscere preventivamente un’efficacia decisiva, ossia la capacità di contrastare le acquisizioni processuali contrarie, elidendone l’efficacia e provocando una decisione contraria.

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Cass. pen. n. 42950/2012

Il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d’appello, pur se non dedotta con il ricorso e nonostante i motivi dello stesso vengano ritenuti inammissibili.

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Cass. pen. n. 12464/2010

L’obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari non può ritenersi assolto mediante il mero rinvio, anche se puntuale, agli atti del procedimento, quando questi ultimi non abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma siano costituiti da documenti complessi e contenenti aspetti valutativi. [In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il vizio di motivazione carente è ravvisabile, a maggior ragione, quando la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario].

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Cass. pen. n. 42860/2009

Non è sindacabile in sede di legittimità l’utilizzo, da parte del giudice di merito, a sostegno del suo convincimento, di massime di esperienza, a condizione che esse siano realmente tali, in quanto fondate sul richiamo all’«id quod plerumque accidit», e non si traducano invece in semplici congetture, insuscettibili, come tali, di verifica empirica e, quindi, di dimostrazione, fermo restando che all’indicazione della massima di esperienza deve comunque accompagnarsi l’esternazione del canone logico adoperato dal giudice, così da consentire alla parte il controllo proprio sulla logicità e coerenza della motivazione, di cui può riconoscersi la sussistenza quando gli elementi in essa valorizzati, ancorché possano risultare, isolatamente considerati, polidesignanti, assumano, nel loro insieme, carattere di univocità, siccome confluenti in una ricostruzione unitaria del fatto da dimostrare che precluda qualsiasi ricostruzione alternativa che possa avere carattere di verosimiglianza.

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Cass. pen. n. 23868/2009

In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. [Fattispecie relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari].

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Cass. pen. n. 19710/2009

Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite costituito dal “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice.

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Cass. pen. n. 14525/2009

In tema di patteggiamento, pur dovendosi ribadire il principio secondo cui può costituire motivo di ricorso per cassazione la errata qualificazione giuridica del fatto, devesi tuttavia rtienere che tale possibilità sia limitata ai soli casi di errore manifesto o di palese incongruità e che, inoltre, trattandosi di ricorso proposto dall’imputato, esso debba essere sostenuto da un riconoscibile, concreto interesse. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dall’imputato secondo cui il fatto a questi addebitato sarebbe stato erroneamente qualificato come furto aggravato da destrezza, osservando che, a parte la non assoluta insostenibilità di tale qualificazione, sarebbe stata comunque configurabile, in luogo di detta aggravante, quella del mezzo fraudolento].

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Cass. pen. n. 9857/2009

L’ordinanza del G.i.p., che a norma dell’art. 263, comma quinto, c.p.p., provvede sull’opposizione degli interessati avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle “cose” in sequestro o di rilascio di copie autentiche di documenti, è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall’art. 606, comma primo, c.p.p..

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Cass. pen. n. 38947/2008

Nel procedimento di esecuzione non è deducibile il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell’art. 606 comma primo lett. d ] c.p.p., previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito della camera di consiglio.

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Cass. pen. n. 37173/2008

La mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell’art. 606, comma primo, lett. d ], c.p.p., quando si tratta di una «prova decisiva » ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale. [Fattispecie in cui, a fronte di una prova già acquisita mediante accertamento peritale, si è ritenuta priva del carattere di decisività la deduzione della testimonianza della persona offesa, al fine di metterla a confronto con l’imputato ].

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Cass. pen. n. 35889/2008

In tema di ricorso per cassazione, il principio secondo cui non sono proponibili questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate, trova applicazione anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del tribunale del riesame in tema di misura cautelare reale.

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Cass. pen. n. 35346/2008

Sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e ], c.p.p., quando il giudice del gravame si limita a respingere i motivi d’impugnazione specificamente proposti dall’appellante e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull’inconsistenza ovvero sulla non pertinenza delle relative censure.

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Cass. pen. n. 34643/2008

Non è configurabile il vizio di cui all’art. 606, lett. e ] c.p.p. in relazione alla contraddittorietà della motivazione rispetto a sentenza diversa da quella impugnata.

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Cass. pen. n. 10332/2008

In tema di giudizio immediato disposto a seguito di opposizione al decreto penale di condanna, è abnorme, e come tale impugnabile mediante ricorso per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice, a seguito della dichiarazione di apertura del dibattimento, ordina la restituzione degli atti al P.M. dopo aver disposto l’espunzione della querela dal fascicolo per il dibattimento ed il suo contestuale inserimento nel fascicolo del P.M.

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Cass. pen. n. 35683/2007

Le modifiche apportate dall’art. 8 L. 20 febbraio 2006, n. 46 non hanno mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di legittimità. Ne consegue che gli « altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» menzionati ora dall’art. 606, comma primo, lett. e], c.p.p., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.

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Cass. pen. n. 35375/2007

Il ricorso per cassazione può avere ad oggetto anche soltanto l’eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito perché implica comunque una censura di violazione di legge riferita all’impugnata sentenza, sempre che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall’invocata dichiarazione di illegittimità consegua una pronuncia favorevole per il ricorrente in termini di annullamento, in tutto o in parte, della sentenza. [Fattispecie nella quale il ricorso, con cui si eccepiva unicamente l’illegittimità costituzionale della normativa sul condono edilizio in relazione alla inapplicabilità alle ipotesi di demolizione del manufatto abusivo, è stato dichiarato inammissibile, versandosi in caso di opera comunque non condonabile].

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Cass. pen. n. 20529/2007

Il ricorso dell’imputato contro il provvedimento di riesame da lui richiesto non può dedurre questione di motivazione su un punto specifico della motivazione dell’ordinanza, che ha disposto l’applicazione della misura confermata, se non l’abbia già proposta in sede di riesame. [ Mass. redaz. ]. .

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Cass. pen. n. 16632/2007

Il giudice non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul rilievo che il fatto è diverso da quello contestato e nello stesso tempo assolvere l’imputato da quest’ultimo perché il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato: i due provvedimenti così contestualmente emessi realizzano ipotesi di atti abnormi, stante l’intera contraddizione degli stessi e dei loro effetti.

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Cass. pen. n. 16532/2007

Il controllo della Corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l’osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere proposta quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza – cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi – e valorizzi piuttosto una congettura, cioè una ipotesi non fondata sullo id quod plerumque accidit insuscettibile di verifica empirica, od anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. [In applicazione di tale principio, la Corte ha censurato l’assunto secondo cui costituisce massima di esperienza conforme al principio di saggezza popolare del «tentar non nuoce» che un avvocato generalmente solleciti i pubblici dipendenti delle cancellerie per ottenere notizie coperte dal segreto d’ufficio].

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Cass. pen. n. 4675/2007

In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado [art. 603, comma secondo, c.p.p.], la mancata assunzione può costituire violazione dell’art. 606, comma primo, lett. d], c.p.p., mentre, negli altri casi previsti [commi primo e terzo dell’art. 603], il vizio deducibile in sede di legittimità è quello attinente alla motivazione previsto dalla lett. e] del medesimo art. 606.

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Cass. pen. n. 42369/2006

In tema di giudizio di cassazione, pur dopo la novella codicistica operata dalla L. n. 46 del 2006, che consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad «altri atti del processo» alla Corte di cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito.

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Cass. pen. n. 42353/2006

In tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella dell’art. 606, comma primo, lett. e] c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, consente la deduzione del vizio di travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione rilevante che non esiste nel processo o per omessa valutazione di una prova decisiva, che può essere fatto valere nell’ipotesi di doppia pronuncia conforme nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell’atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devolutum che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità

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Cass. pen. n. 39843/2006

La modifica dell’art. 606, comma primo, lett. e], c.p.p., operata dall’art. 8 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, per la quale il vizio di motivazione può essere dedotto non solo quando risulti dal testo del provvedimento impugnato, ma altresì da altri atti del processo specificamente indicati, va interpretata come relativa soltanto agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assume violato dal giudice di merito.

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Cass. pen. n. 39731/2006

Il nuovo testo dell’articolo 606, comma 1, lettera e], del c.p.p., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha «attratto» nell’area del vizio di motivazione la «contraddittorietà» della stessa, ha ampliato l’orizzonte conoscitivo cui il giudice di legittimità può riferirsi per operare la verifica circa la sussistenza del vizio, sì da ricomprendervi, oltre «il testo del provvedimento impugnato», anche «gli altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame», e consente ora il sindacato sul cosiddetto travisamento del fatto, che in precedenza era rimasto escluso dal sindacato di legittimità proprio perché presupponente verifiche comparative esorbitanti rispetto al testo del provvedimento impugnato. In questa prospettiva, proprio per consentire il sindacato del giudice di legittimità e, quindi, perché possa rilevarsi l’eventuale «contraddittorietà» della motivazione, occorre che siano dedotti in cassazione – indicando specificamente nei motivi di ricorso la genesi ex actis – i dati di fatto emergenti dagli atti processuali che il giudice di merito ha omesso di considerare, incorrendo in un errore di giudizio.

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Cass. pen. n. 39413/2006

Una volta proposto ricorso per cassazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e], c.p.p. nella sua versione antecedente alle modifiche introdotte con l’art. 8 L. 20 febbraio 2006 n. 46, i motivi già dedotti a sostegno di esso non possono essere fatti valere sic et simpliciter sotto forma di motivi nuovi, anche a supporto della pretesa contraddittorietà della stessa motivazione, mediante la mera elencazione, in relazione a ciascuna censura, degli atti processuali con cui contrasterebbe la decisione impugnata, in quanto dalla connotazione di specificità dell’indicazione gravante sul ricorrente discende per lui l’onere di rappresentare anche la decisività dell’informazione probatoria, e cioè la sua idoneità a minare dalle radici la struttura logica del ragionamento del giudice, sì che essa, ove considerata o correttamente apprezzata, ne avrebbe orientato il convincimento in tutt’altra direzione, giustificando soluzioni alternative a quella prescelta.

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Cass. pen. n. 35194/2006

Nell’ambito dei motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, introdotto con la novella dell’art. 606, comma primo, lett. e], c.p.p. ad opera della L., n. 46 del 2006 e consistente nell’utilizzazione, ai fini della decisione, di un’informazione ritenuta decisiva e che invero non esiste agli atti del processo, e nell’omissione della valutazione di una prova parimenti decisiva, può essere fatto valere nel caso in cui l’impugnata decisione abbia riformato la sentenza di primo grado, perché in caso di c.d. doppia conforme il limite del devolutum non può essere valicato, salva l’ipotesi in cui il giudice dell’impugnazione, per superare le critiche mosse al provvedimento di primo grado, abbia individuato atti a contenuto probatorio mai prima presi in esame.

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Cass. pen. n. 34698/2006

La novella dell’art. 606, comma primo lett. e], c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006, che consente, per la deduzione dei vizi della motivazione, il riferimento anche ad altri atti del processo, pone a carico del ricorrente l’onere di specifica indicazione di tali atti, che si aggiunge all’onere di specifica indicazione nei motivi di impugnazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.

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Cass. pen. n. 30057/2006

A seguito della novella all’art. 606, comma primo lett. e], c.p.p., introdotta dall’art. 8 della L. n. 46 del 2006, in tema di vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità, la previsione della contraddittorietà della motivazione, che si aggiunge alla mancanza o manifesta illogicità della stessa, può essere rilevata ancorché non manifesta, atteso che l’aggettivazione di «manifesta» risulta riferita alla sola illogicità.

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Cass. pen. n. 25117/2006

La novella dell’art. 606. lett. e] c.p.p. ad opera dell’art. 8 legge n. 46 del 2006, con la previsione del riferimento agli «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» per la deduzione dei vizi della motivazione, ha eliminato la preclusione all’esame degli atti processuali e consente di verificare, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova, la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato.

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Cass. pen. n. 24443/2006

In tema di motivi di ricorso per cassazione, dopo la novella dell’art. 606 c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006, la previsione della deduzione del vizio di motivazione, che risulti da atti del processo specificamente indicati, va intesa in riferimento esclusivo agli atti dai quali deriva un obbligo di pronuncia che si assume violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva, giacché il divieto per la Corte di cassazione di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto alla sua cognizione, che non può dirsi osservato mediante la trascrizione in ricorso dei verbali di prova. [La Corte precisa che, per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione di tutto il materiale probatorio disponibile che è rimessa esclusivamente al giudice del merito].

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Cass. pen. n. 22256/2006

Il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell’art. 606 c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale «esistenza» della motivazione ed alla «resistenza» logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

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Cass. pen. n. 19848/2006

La novella dell’art. 606, comma primo lett. e], c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006 consente che per la deduzione dei vizi della motivazione il ricorrente faccia riferimento come termine di comparazione anche ad atti del processo a contenuto probatorio, ed introduce così un nuovo vizio definibile come «travisamento della prova» per utilizzazione di un’informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica.

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Cass. pen. n. 19388/2006

La cognizione dei vizi della motivazione non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove e la novella dell’art. 606 c.p.p. ad opera della legge n. 46 del 2006, con la previsione che il vizio può essere dedotto quando risulti «da altri atti del processo specificamente indicati» non fa venire meno il limite della contestualità, espresso dalla necessità che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, e quindi va letta con riferimento esclusivo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. [La Corte precisa che il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza del limite posto all’ambito della cognizione del giudice di legittimità e non ha una funzione solo «logistica» sicché la selezione delle prove compiuta dal giudice del merito non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente per mezzo della trascrizione al suo interno dei verbali di prova].

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Cass. pen. n. 16354/2006

La nuova formulazione dell’art. 606, comma primo, lett. d], c.p.p., introdotta dall’art. 8 L. 20 febbraio 2006 n. 46, non ha avuto influenza sulla nozione di decisività della prova, per cui deve continuare a ritenersi che per «prova decisiva» sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione [quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione] risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia.

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Cass. pen. n. 14054/2006

Nell’ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell’art. 606, comma 1, lett. e], c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, la nuova previsione del motivo della contraddittorietà della motivazione e della deducibilità con il richiamo ad “altri atti del processo”, non accorda rilevanza al semplice contrasto di tali atti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né alla loro astratta idoneità a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella contenuta nella sentenza, perché occorre pur sempre, per la sussistenza del vizio, che siano dotati di un’autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilità.

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Cass. pen. n. 6221/2006

La sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione « per relationem» se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi.

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Cass. pen. n. 33748/2005

L’appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all’esito del dibattimento, salva l’esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice ad quem gli ampi poteri decisori previsti dall’art. 597 comma secondo lett. b] c.p.p. Ne consegue che, da un lato, l’imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica; dall’altro, il giudice dell’appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all’onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell’imputato.

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Cass. pen. n. 31391/2005

Il principio, frutto di elaborazione giurisprudenziale, secondo cui, nelle questioni processuali, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, non comporta che, quando l’accertamento di un denunciato vizio in procedendo implichi o presupponga l’accertamento di elementi fattuali estranei al fatto o all’atto processuale isolatamente considerati, la Corte di cassazione, nella valutazione di tali elementi, quali risultanti dalla decisione di merito, non incontri gli stessi limiti che incontra allorché si tratti di valutare fatti dai quali dipenda l’applicazione di norme sostanziali. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 13096/2005

L’annullamento in sede di legittimità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, implicando l’esclusione della validità dell’accordo nei termini in cui le parti lo avevano raggiunto e il giudice lo aveva recepito nella sentenza emessa ex articolo 444 del c.p.p., comporta il venir meno della possibilità per il giudice di merito [cui gli atti vengono trasmessi a seguito di annullamento] di definire nuovamente con sentenza il procedimento sulla base di quel medesimo accordo, che non può più considerarsi giuridicamente esistente, non essendosi validamente perfezionata la procedura di legge a seguito dei vizi riscontrati dal giudice di legittimità. Infatti, tale annullamento è pronunciato «senza rinvio» e con semplice trasmissione degli atti al giudice a quo per l’ulteriore corso, potendosi verificare, in quella sede, o che l’accordo venga riproposto in termini diversi [per cui il giudice valuterà nuovamente se recepirlo o no], oppure che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario. [Da queste premesse, la Corte ha annullato, senza rinvio, la sentenza del giudice di merito che, chiamato nuovamente a pronunciarsi a seguito di precedente annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione di sentenza di «patteggiamento», aveva erroneamente inteso detto annullamento come pronunciato «con rinvio», ritenendo di potere e dovere semplicemente rivalutare la primigenia richiesta di applicazione di pena].

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Cass. pen. n. 7610/2005

Nel giudizio di legittimità, non è deducibile il vizio di travisamento del fatto inteso come ipotesi di contrasto fra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali, sicché il controllo demandato alla Corte di cassazione non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove, costituenti i dati fondanti della decisione, siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.

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Cass. pen. n. 8411/2004

Sono ricorribili per cassazione i provvedimenti del magistrato di sorveglianza resi su reclamo avverso atti dell’Amministrazione penitenziaria che incidono su diritti soggettivi dei detenuti. [Nella specie relativi a modalità di perquisizione personale].

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Cass. pen. n. 7576/2004

In tema di processo penale a carico di imputati minorenni, l’ordinanza con la quale il giudice dispone, ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 448 del 1988, la sospensione del processo e la messa alla prova, senza la preventiva audizione delle parti e in mancanza della predisposizione del progetto di intervento, è affetta da una nullità di ordine generale per violazione del contraddittorio, nonché dal vizio di «eccesso di potere» di cui alla lett. a] dell’art. 606 c.p.p., avendo il giudice esercitato un potere — quello relativo alla predisposizione della relazione sull’imputato — riservato all’amministrazione. [Nella fattispecie la Corte, ha annullato senza rinvio l’ordinanza, ex art. 620 lett. c] c.p.p.].

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Cass. pen. n. 465/2004

La Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione di merito. La valutazione di questi elementi è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non rappresenta vizio di legittimità la semplice prospettazione, da parte del ricorrente, di una diversa valutazione delle prove acquisite, ritenuta più adeguata. Questo vale, in particolare, per la valutazione sull’attendibilità e sul valore delle prove poste a fondamento della decisione. Infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non può stabilire se la decisione del giudice di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una «plausibile opinabilità di apprezzamento». Ciò in quanto l’art. 606 comma 1, lett. e], c.p.p. non consente al giudice di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Piuttosto è consentito solo l’apprezzamento sulla logicità della motivazione, sulla base della lettura del testo del provvedimento impugnato.

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Cass. pen. n. 47289/2003

L’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e] c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

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Cass. pen. n. 46334/2003

Poiché ai sensi dell’art. 581 c.p.p. la dichiarazione di impugnazione ed i motivi a sostegno della stessa debbono coesistere nello stesso atto, non è ammissibile la proposizione della sola questione di illegittimità costituzionale con il ricorso in cassazione in quanto il giudice di legittimità non verrebbe contemporaneamente investito anche dell’impugnazione del capo o del punto della decisione regolati dalla norma di cui si contesta la legittimità costituzionale.

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Cass. pen. n. 45276/2003

Nell’ipotesi di omesso esame, da parte del giudice, di risultanze probatorie acquisite e decisive, la condanna in secondo grado dell’imputato già prosciolto con formula ampiamente liberatoria nel precedente grado di giudizio non si sottrae al sindacato della Corte di cassazione per lo specifico profilo del vizio di mancanza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e], c.p.p., purché l’imputato medesimo, per quanto carente di interesse all’appello, abbia comunque prospettato al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l’avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell’economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria. In detta evenienza al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova, in tesi risolutiva, assunta sia effettivamente tale e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito.

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Cass. pen. n. 25080/2003

Qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l’obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali. [In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso con il quale si denunciava la sostanziale inesistenza della motivazione di un’ordinanza di liquidazione del compenso a difensore di imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti].

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Cass. pen. n. 17844/2003

Per prova, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con le regioni poste a sostegno della decisione, risulti determinante per una diversa conclusione del processo, e non anche quella insuscettibile di incidere sulla formazione del convincimento del giudice, in quanto costituente una diversa prospettazione valutativa nell’ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali. [Nel caso di specie è stato escluso il carattere di decisività dell’omesso interrogatorio dell’imputato].

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Cass. pen. n. 17629/2003

L’accertamento peritale, mezzo di prova neutro e, come tale, non classificabile né quale prova a carico né quale prova a discarico [art. 495, comma 2, c.p.p.] dell’accusato, non può essere ricondotto alla nozione di “prova decisiva” la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 lett. d] c.p.p.

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Cass. pen. n. 12893/2003

È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto con il quale si deduca non un vizio determinato da inesatta percezione della realtà nella quale sia incorsa la Corte di cassazione in sua precedente decisione, bensì un preteso errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata con ricorso ordinario ed esattamente percepiti, essendo sottratto questo tipo di errore, configurabile, al più, come vizio di motivazione della sentenza, alla possibilità di impugnativa mediante ricorso ex art. 625 bis c.p.p.

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Cass. pen. n. 15124/2002

In tema di ricorso per cassazione, quando sia dedotta l’erroneità di una decisione sul fatto e quando tale decisione sia destinata alla applicazione di una norma sostanziale relativa alla responsabilità penale o civile dell’imputato, il controllo esercitato dalla Corte è limitato alla sola motivazione del provvedimento impugnato; se, viceversa, è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte Suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che la decisione, in sede di legittimità, sulla integrazione probatoria, disposta nel corso del giudizio abbreviato, prescinde dall’esame della motivazione che tale opzione ha sorretto.

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Cass. pen. n. 11292/2002

La mancanza totale o la mera apparenza della motivazione nelle ordinanze di riesame relative a misure cautelari reali, poiché configura una violazione della norma di cui all’art. 125 c.p.p. che prescrive la motivazione a pena di nullità, determina un vizio di legittimità del provvedimento, che può essere dedotto in cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c], senza venire a contrasto con la disposizione di cui all’art. 325 c.p.p. che limita il ricorso per cassazione alla sola violazione di legge e lo esclude per vizi motivazionali.

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Cass. pen. n. 10163/2002

In tema di vizio della motivazione, la possibilità di procedere all’integrazione delle sentenze di primo e secondo grado, così da farle confluire in un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, richiede che le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme; in assenza di tali condizioni non è possibile integrare le argomentazioni della Corte di appello con quelle adottate dalla motivazione della sentenza di primo grado ed eventuali carenze della seconda decisione in ordine alle censure contenute nell’atto d’impugnazione non sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza.

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Cass. pen. n. 9045/2002

La rinuncia alla impugnazione, in quanto unica causa di inammissibilità che si connota come sopravvenuta, non opera con riferimento ad un reato, il cui termine di prescrizione sia maturato anteriormente ad essa.

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Cass. pen. n. 42792/2001

In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c] c.p.p., la corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e] del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. [In applicazione di tale principio, in una fattispecie relativa alla denuncia di inutilizzabilità in procedimento incidentale de libertate, di intercettazioni di comunicazioni tra presenti, la Corte ha provveduto all’esame diretto dei decreti autorizzativi del giudice per le indagini preliminari e di quelli esecutivi del pubblico ministero].

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Cass. pen. n. 40767/2001

In tema di c.d. «patteggiamento in appello», l’imputato non può riproporre in sede di legittimità questioni, ancorché rilevabili d’ufficio, che abbiano formato oggetto di motivi di appello ai quali, con la richiesta e la successiva definizione del giudizio di appello a norma dell’art. 599, comma 4, c.p.p., ha rinunciato.

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Cass. pen. n. 34536/2001

Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso provvedimento abnorme decorre dal momento in cui l’interessato ne abbia avuto effettiva conoscenza e che, in difetto di prova contraria, va identificato in quello indicato dal ricorrente. [Fattispecie concernente ricorso del Procuratore Generale della Repubblica contro provvedimento, non comunicato, di diretta trasmissione in archivio, da parte del P.M., di atti ritenuti penalmente irrilevanti].

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Cass. pen. n. 33542/2001

È inammissibile il ricorso per cassazione inteso unicamente a far valere la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

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