12 Mag Art. 435 — Richiesta di revoca
1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova, specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio [ 416 ] e, nel secondo, la riapertura delle indagini [ 414 ] .
2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta , designa un difensore all’imputato che ne sia privo [ 97 ], fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 31970/2013
La declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere può essere adottata anche all’esito dell’udienza fissata a norma dell’art. 435, comma terzo, c.p.p., e non solo in sede di valutazione preliminare “de plano”.
Cass. pen. n. 29175/2005
Il procedimento per la revoca della sentenza di non luogo a procedere deve svolgersi non de plano, ma nel rispetto del contraddittorio, nelle forme previste dall’art. 127 c.p.p., con la conseguenza che il provvedimento di revoca adottato non osservando le forme procedimentali prescritte è ricorribile per cassazione da parte dell’imputato, a norma dell’art. 127, comma settimo, richiamato dall’art. 435, comma terzo. [La Corte, in proposito, ha escluso l’applicabilità all’imputato del disposto dell’art. 437, trattandosi di disposizione contenente una limitazione dei motivi di ricorso proponibili dal P.M. avverso l’ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere].
Cass. pen. n. 7266/2000
Avuto riguardo alla disciplina dettata dall’art. 435, comma 1, c.p.p., secondo la quale, anche sulla base di fonti di prova acquisite dal pubblico ministero in assenza di preventiva autorizzazione alla riapertura delle indagini, può essere disposto, previa revoca della sentenza di non luogo a procedere, il rinvio a giudizio dell’imputato, deve ritenersi che a maggior ragione gli stessi elementi possano essere utilizzati come gravi indizi di colpevolezza per l’applicazione di una misura cautelare.
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