12 Mag Art. 93 — Intervento degli enti o delle associazioni
1. Per l’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall’articolo 91 l’ente o l’associazione presenta all’autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:
- a] le indicazioni relative alla denominazione dell’ente o dell’associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;
- b] l’indicazione del procedimento;
- c] il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
- d] l’esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l’intervento;
- e] la sottoscrizione del difensore.
2. Unitamente all’atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall’articolo 100 comma 1.
3. Se è presentato fuori udienza, l’atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell’ultima notificazione [ 78 c.p.p.].
4. L’intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento [ 76 , 84 c.p.p.].
- a] le indicazioni relative alla denominazione dell’ente o dell’associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;
- b] l’indicazione del procedimento;
- c] il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
- d] l’esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l’intervento;
- e] la sottoscrizione del difensore.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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