Avvocato.it

Art. 93 — Intervento degli enti o delle associazioni

Art. 93 — Intervento degli enti o delle associazioni

1. Per l’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall’articolo 91 l’ente o l’associazione presenta all’autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:

  1. a] le indicazioni relative alla denominazione dell’ente o dell’associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;
  2. b] l’indicazione del procedimento;
  3. c] il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
  4. d] l’esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l’intervento;
  5. e] la sottoscrizione del difensore.

2. Unitamente all’atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall’articolo 100 comma 1.

3. Se è presentato fuori udienza, l’atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell’ultima notificazione [ 78 c.p.p.].

4. L’intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento [ 76 , 84 c.p.p.].

  1. a] le indicazioni relative alla denominazione dell’ente o dell’associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;
  2. b] l’indicazione del procedimento;
  3. c] il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
  4. d] l’esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l’intervento;
  5. e] la sottoscrizione del difensore.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”20″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”21″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze