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Art. 613 — Difensori

Art. 613 — Difensori

1. [Salvo che la parte non vi provveda personalmente,] L’atto di ricorso, le memorie [ 611 ] e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione . Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.

2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1.

3. Se l’imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede a norma dell’articolo 97.

4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all’imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.

5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 53203/2017

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato o dall’indagato dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio.

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Cass. pen. n. 25516/2017

La persona offesa dal reato, anche se costituita parte civile, non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo mentre la deroga contenuta nella prima parte della medesima norma si riferisce esclusivamente all’imputato.

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Cass. pen. n. 40517/2016

È ammissibile il ricorso in cassazione proposto da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista.

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Cass. pen. n. 47803/2008

Deve intendersi proposto personalmente dall’imputato il ricorso che, pur formalmente sottoscritto da difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, rechi tuttavia in calce l’atto di nomina del difensore sottoscritto dall’imputato, in quanto tale atto ha un implicito, ma evidente valore di condivisione della dichiarazione e dei motivi di ricorso, che quindi devono giuridicamente ritenersi fatti propri dall’imputato, il quale se ne assume la paternità. [Fattispecie relativa ad atto di impugnazione impropriamente definito appello, perché proposto contro un provvedimento inappellabile, qualificato come ricorso per cassazione ].

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Cass. pen. n. 42737/2008

In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione a norma dell’art. 613 c.p.p.

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Cass. pen. n. 37534/2007

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’imputato irreperibile dal difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, in quanto il mancato titolo abilitativo rende il difensore privo di legittimazione a proporre impugnazione.

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Cass. pen. n. 24486/2006

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’imputato latitante dal difensore d’ufficio non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, in quanto il mancato titolo abilitativo rende il difensore privo di legittimazione a proporre l’impugnazione. [In motivazione la Corte ha altresì affermato che il difensore d’ufficio del latitante, che non sia legittimato a proporre ricorso per cassazione, può richiedere di essere sostituito a norma degli artt. 97, comma quinto, c.p.p. e 30 att. c.p.p.].

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Cass. pen. n. 37562/2004

Il ricorso per cassazione della persona offesa dal reato, non costituitasi parte civile, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione e munito di specifico mandato. [Nel caso di specie, il difensore della persona offesa, privo di procura speciale, aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione].

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Cass. pen. n. 45594/2003

Il difensore d’ufficio dell’imputato latitante, pur rappresentando «ad ogni effetto» il proprio assistito, ai sensi dell’art. 165, comma 3, c.p.p., non è per ciò solo legittimato a proporre ricorso per cassazione qualora non sia iscritto all’albo speciale previsto dall’art. 613 c.p.p., trovando il detto potere di rappresentanza la sua ragion d’essere nell’esigenza di impedire che il diritto di difesa dell’imputato risulti limitato per effetto della latitanza, di tal che esso non può ritenersi configurabile laddove, come nel caso dell’impugnazione, trattisi di diritto che può essere esercitato personalmente dall’imputato senza alcun rischio di essere catturato, mediante ricorso ad una delle varie modalità di presentazione del gravame previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p.

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Cass. pen. n. 22033/2003

Qualora i motivi di ricorso per cassazione siano stati sottoscritti solo dall’imputato, l’avviso di udienza è legittimamente comunicato all’avvocato cassazionista che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio [art. 613, comma 2 c.p.p.], a nulla rilevando, a tal fine, che all’udienza compaia il nuovo difensore di fiducia, nominato dopo la proposizione del ricorso.

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Cass. pen. n. 38003/2002

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 613 c.p.p. il ricorso per cassazione avverso la decisione della corte d’appello deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della cassazione e non può essere sottoscritto personalmente dall’interessato; a nulla rilevando che dopo la sottoscrizione dell’interessato vi sia in calce l’autentica della firma ad opera del detto difensore.

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Cass. pen. n. 34535/2001

In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione a norma dell’art. 613 c.p.p., giacché l’unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall’art. 571, comma primo, c.p.p. che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione.

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Cass. pen. n. 24285/2001

In nessun caso la persona offesa dal reato può sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione, e nulla rilevando che esso sia redatto su carta intestata del difensore di fiducia, e che rechi in calce l’atto di nomina autenticato dal difensore medesimo.

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Cass. pen. n. 19/2000

La disposizione di cui all’art. 613 c.p.p., secondo la quale l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, salvo che la parte non vi provveda personalmente, deve essere interpretata come ricognitiva della facoltà di proposizione personale dell’impugnazione, che la norma di cui all’art. 571, comma primo, stesso codice riconosce al solo imputato. E invero una simile disposizione, configurandosi come deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, non può valere nei confronti di soggetti processuali che, diversi dall’imputato, non risultano in essa contemplati. [Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto personalmente da custode di cose sequestrate].

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Cass. pen. n. 2080/2000

L’avvocato dello Stato, generale o distrettuale, che ha esercitato la difesa di un impiegato o di un agente della pubblica amministrazione davanti a un giudice penale territoriale, può proporre, ai sensi dell’art. 571, comma 3, c.p.p., ricorso per cassazione; né a tal fine deve essere iscritto all’albo speciale di cui all’art. 613 dello stesso codice, in quanto gli avvocati dello Stato sfuggono a questa preselezione in base alla disciplina derogatoria dettata dall’art. 1, comma 2, del R.D. n. 1611 del 1933.

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Cass. pen. n. 4443/2000

Solo all’imputato è consentito sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 613 comma 1, c.p.p. e pertanto la richiesta del custode giudiziario delle indennità spettantegli introdotta con le forme dell’incidente di esecuzione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo.

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Cass. pen. n. 24/1999

La disposizione di cui alla prima parte dell’art. 613, comma 1, c.p.p., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla «parte» di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell’imputato, e ciò in quanto alla persona offesa non compete tale qualificazione soggettiva e le altre parti private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio, ai sensi dell’art. 100, comma 1, c.p.p., se non «col ministero di un difensore munito di procura speciale.
La persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui l’atto d’impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo. [In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso un decreto di archiviazione personalmente sottoscritto dalla persona offesa].
Qualora il ricorso per cassazione sia sottoscritto, non in proprio, dal difensore della persona offesa iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 613 c.p.p., l’impugnazione è ammissibile, potendo la nomina essere fatta con l’osservanza delle semplici formalità previste dall’art. 101, comma 1, in relazione all’art. 92, comma 2, c.p.p., vale a dire mediante dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata; il conferimento di procura speciale nelle forme previste dall’art. 100, comma 1, c.p.p. è infatti necessario solo nel caso in cui il difensore della persona offesa, che non è investito dei poteri di rappresentanza processuale riconosciuti per legge al difensore dell’imputato e delle altre parti private, intenda esercitare, in proprio, il diritto di proporre ricorso per cassazione.

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Cass. pen. n. 1280/1999

Il ricorso per cassazione sottoscritto dal solo difensore non iscritto nell’albo speciale è inammissibile anche nel caso in cui alla sottoscrizione faccia seguito, sullo stesso atto, la dichiarazione di nomina del medesimo difensore, con firma, da lui autenticata, dell’imputato.

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Cass. pen. n. 2233/1998

Alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione. *

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Cass. pen. n. 2153/1998

La persona offesa dal reato, non avendo qualità di «parte» in senso proprio, non può avvalersi della possibilità, prevista dall’art. 613, comma 1, c.p.p., di proporre personalmente ricorso per cassazione ma deve necessariamente avvalersi dell’opera di un difensore.

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Cass. pen. n. 1757/1998

La possibilità, per la parte, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevista dall’art. 613, comma 1, c.p.p., è da ritenere operante anche in favore della persona offesa, nel caso in cui questa intenda ricorrere avverso provvedimento di archiviazione.

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Cass. pen. n. 6549/1998

Il ricorso per cassazione sottoscritto dal solo difensore non iscritto all’albo speciale è inammissibile anche nel caso in cui alla sottoscrizione faccia seguito, sullo stesso atto, la dichiarazione di nomina del medesimo difensore con firma, da lui autenticata, dell’imputato.

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Cass. pen. n. 5144/1998

La persona offesa, nonostante goda di facoltà e diritti processuali limitatamente a taluni istituti, in quanto interessata alla decisione presa nel procedimento penale, non è parte processuale in senso tecnico; con la conseguenza che ad essa non è riferibile la previsione dell’art. 613 c.p.p., che consente alla parte [in senso proprio] di sottoscrivere personalmente il ricorso. Non può dunque essere preso in esame, perché inammissibile, il ricorso per cassazione [nella specie, avverso un provvedimento di archiviazione] presentato personalmente dalla persona offesa. Inoltre, poiché la persona offesa deve essere rappresentata da un difensore munito di procura speciale a norma dell’art. 100 c.p.p., è parimenti inammissibile il ricorso presentato da difensore sprovvisto di procura.

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Cass. pen. n. 2423/1997

Nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione deve escludersi che il difensore possa ricorrere per cassazione solo se munito di procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c., essendo sufficiente, come prescritto dall’art. 613 c.p.p., che egli sia iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

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Cass. pen. n. 17761/1997

La disposizione di cui all’art. 613 c.p.p., secondo la quale l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, salvo che «la parte» non vi provveda personalmente, deve essere interpretata come ricognitiva della facoltà di proporre impugnazione personalmente che il primo comma dell’art. 571 c.p.p. riconosce al solo imputato; detta disposizione, infatti, configurandosi come deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica, non può valere nei confronti di soggetti processuali che, diversi dall’imputato, non risultino in essa espressamente contemplati. [In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso ordinanza in tema di liquidazione di spese per la custodia di cose sequestrate sottoscritta personalmente dal custode interessato].

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Cass. pen. n. 6403/1996

Allorché il ricorso per cassazione venga depositato in cancelleria mediante presentazione da parte di un incaricato [che può anche essere un avvocato] non occorre l’autenticazione della sottoscrizione. Ne consegue che è del tutto irrilevante l’eventuale presenza di un’autenticazione della sottoscrizione, così come la mancata iscrizione dell’autenticazione nell’albo speciale di cui all’art. 613, comma primo, c.p.p. [Fattispecie in tema di ricorso del condannato nel procedimento di sorveglianza].

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Cass. pen. n. 1282/1996

La disposizione generale di cui all’art. 24 att. c.p.p., secondo la quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 del codice, non è applicabile nel giudizio di legittimità, valendo per esso la norma speciale contenuta nell’art. 613, secondo comma, secondo periodo, c.p.p., la quale prevede che nel procedimento davanti alla Corte di cassazione «il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente», e che solo «in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio». [In motivazione la Corte ha precisato che la predetta disposizione speciale evidenzia la decisa prevalenza della designazione del difensore per il giudizio di legittimità rispetto alle precedenti fasi processuali, trovando la sua ratio nelle peculiarità del giudizio di cassazione, di natura esclusivamente tecnica, che consente di attribuire alla nomina ad esso finalizzata l’intenzione del ricorrente di conferire il mandato difensivo in via esclusiva al professionista il quale, in relazione alle acquisizioni processuali, al contenuto della sentenza impugnata e alle questioni da proporre o proposte con il ricorso, ritiene possa meglio esplicare la sua difesa ai livelli tecnico-giuridici propri del grado].
La mancanza di sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione determina l’inesistenza dell’atto, sicché ove il nominativo della persona che non lo ha sottoscritto sia stato inserito nel ruolo di udienza fra quello dei ricorrenti, di tale iscrizione deve essere ordinata l’eliminazione. [Fattispecie relativa a dichiarazione di ricorso e contestuali motivi proposta congiuntamente da più persone una delle quali, tuttavia, pur indicata nell’intestazione dell’atto, non lo aveva sottoscritto ma era stata ugualmente inserita nell’elenco dei ricorrenti contenuto nel ruolo di udienza].

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Cass. pen. n. 2490/1996

Nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione è da escludere che il difensore possa ricorrere per cassazione avverso il provvedimento della corte d’appello solo se munito di procura speciale ex art. 365 c.p.c., essendo sufficiente che, come prescritto dall’art. 613 c.p.p., egli sia iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

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Cass. pen. n. 12242/1995

Nell’ipotesi in cui l’imputato, assistito da due difensori non iscritti all’albo speciale della Corte di cassazione, nomini, senza alcuna revoca delle precedenti designazioni, un terzo difensore abilitato al giudizio di legittimità, la nomina ha effetto soltanto per questa fase, mentre per quella di merito eventualmente successiva spiegano interamente il loro effetto soltanto le nomine precedenti.

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Cass. pen. n. 4032/1995

Le disposizioni di cui agli artt. 613, comma 1, prima parte, e 571, comma 1, c.p.p., che consentono eccezionalmente alle parti di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, non sono applicabili alla persona offesa dal reato, non costituitasi parte civile, la cui impugnazione, pertanto, in mancanza di norme che diversamente prevedano, deve essere sottoscritta a pena di inammissibilità, secondo quanto prescrive il citato art. 613 c.p.p., da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

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Cass. pen. n. 2281/1995

È ammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da tre difensori di fiducia, dei quali soltanto quello nominato per ultimo risulti scritto nell’albo della Corte di cassazione. La regola sancita dall’art. 96, comma 1, c.p.p., secondo cui «l’imputato ha diritto di nominare più di due difensori, postula, infatti, che entrambi i difensori abbiano la capacità giuridica di assumere l’incarico. La nomina di difensori di fiducia che non abbiano tale capacità è priva di effetti e come tale non incide sul diritto dell’imputato di essere assistito da non più di due difensori. Ne consegue che nell’ipotesi in cui l’imputato abbia nominato due difensori entrambi privi della capacità giuridica di assolvere il mandato da esso affidato, egli può liberamente provvedere alla nomina di altro difensore, senza dover provvedere, ex art. 24 att. c.p.p., alla revoca di quelli precedentemente nominati. Tale principio trova applicazione soprattutto nel giudizio di legittimità, essendo la difesa riservata, ai sensi dell’art. 613, comma 1, c.p.p., ai difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. La nomina del difensore cassazionista, proprio perché richiesta espressamente dalla predetta norma, in nessun caso può essere considerata eccedente rispetto alle nomine dei difensori di fiducia fatte per il giudizio di merito, qualora nessuno di essi sia ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Essa esaurisce i suoi effetti nell’ambito del solo giudizio di legittimità, essendo necessario, invece, perché produca effetti anche nel giudizio di merito, che l’imputato, ove abbia nominato già due difensori di fiducia, provveda alla revoca di uno di essi.

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Cass. pen. n. 5810/1995

Il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi, contrariamente al disposto dell’art. 529 c.p.p. 1930, siano sottoscritti da avvocato non cassazionista; né alla regola di cui al suddetto articolo è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

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Cass. pen. n. 11200/1994

La mancata iscrizione del difensore nell’albo speciale costituisce una causa d’inammissibilità originaria del ricorso per cassazione che preclude di dichiarare l’estinzione del reato frattanto intervenuta [nella specie prescrizione].

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Cass. pen. n. 9960/1994

Il principio introdotto dall’art. 568 comma quinto c.p.p. secondo il quale la qualificazione data dalla parte all’impugnazione e l’errata individuazione del giudice competente a deciderla non rende la stessa inammissibile, non consente tuttavia di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione. Poiché l’art. 613 comma primo c.p.p. prevede che il ricorso per cassazione debba essere, se non proposto direttamente dalla parte, sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, tale condizione dovrà essere soddisfatta anche nel caso che il ricorso sia stato erroneamente qualificato quale appello, in caso diverso, senza alcun giustificato motivo, verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione.

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Cass. pen. n. 2715/1994

La regola secondo cui la sottoscrizione del ricorso per cassazione deve essere autenticata – a pena di inammissibilità – da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, vale nei soli casi in cui l’impugnazione sia presentata a mezzo del servizio postale, e non anche quando l’impugnazione stessa venga presentata personalmente dall’interessato nella cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento oggetto di gravame.

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Cass. pen. n. 5098/1994

Per il combinato disposto degli artt. 583 terzo comma c.p.p. [per il quale la sottoscrizione della parte privata sull’atto di impugnazione può essere autenticata, tra gli altri, dal difensore], 613 primo comma, c.p.p., 39 att. e 591 primo comma, lett. c], c.p.p., il ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile nell’ipotesi in cui la firma della parte privata in calce al ricorso sia autenticata da difensore che non sia iscritto nell’apposito albo della Corte di cassazione, in quanto, nella fase di avvio del giudizio in Cassazione, per difensore non può che essere inteso l’avvocato legittimato ad esercitare l’attività difensiva davanti alla Suprema Corte.

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Cass. pen. n. 3381/1993

In mancanza di specifico mandato per esperire ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato che non ha presenziato all’udienza in cui è stato emesso provvedimento, poi impugnato per cassazione, e nel corso della quale all’imputato presente è stato nominato difensore di ufficio, non è legittimato ad esperire detto mezzo d’impugnazione, ritenendo il legislatore necessario che il rapporto fiduciario tra imputato e difensore, allorquando quest’ultimo non abbia presenziato all’udienza interessante l’impugnando provvedimento e l’imputato presente abbia assentito alla nomina di difensore di ufficio, debba essere reiterato con specifico mandato, atteso che la preatta vicenda fa presumere il venire meno di detto rapporto, che abbisogna di nuova conferma per l’impegno e le conseguenze inerenti al giudizio di legittimità. [Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento].

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Cass. pen. n. 3160/1992

In materia di difensori, la regola generale dettata dall’art. 102 c.p.p. — secondo cui, in caso di impedimento e per la durata di questo, il difensore può nominare un sostituto — si applica anche alla fase processuale di legittimità, nell’assenza di specifica norma derogante. Presupposto per l’esercizio di detta facoltà è che sussista un impedimento del difensore e l’operatività della designazione è condizionata alla sussistenza, in capo al sostituto, dei requisiti previsti dalla legge, tra i quali quello della iscrizione all’albo speciale delle giurisdizioni superiori.

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