Art. 403 – Codice di procedura penale – Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio
1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione [191].
1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8908/2024
In tema di convalida dei provvedimenti d'urgenza adottati dalla pubblica autorità ex art. 403 c.c., il decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo, avendo natura cautelare e provvisoria ed essendo destinato ad essere assorbito dalla decisione di merito, non deve contenere alcuna statuizione sulle spese di lite che, ove erroneamente effettuata, è impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., avendo, limitatamente a tale parte, il carattere della decisorietà e definitività.
Cass. civ. n. 31036/2023
In tema di collocazione del minore in un luogo sicuro, l'art. 403 c.c., di natura residuale, legittima – pur a seguito della modifica introdotta dalla l. n. 206 del 2021 - l'intervento della pubblica autorità per assicurare la protezione dei minori, nelle ipotesi di urgente necessità, quando vi sia il pericolo che l'autorità giudiziaria non possa provvedere tempestivamente.
Cass. civ. n. 27946/2023
Il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora ancora pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell'oggetto della revocazione e dunque dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza. Ove, invece, la decisione del giudice di legittimità intervenga dopo quella del giudice della revocazione, la parte può far valere la nullità della sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 402 c.p.c. proponendo nei confronti della stessa il ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 1832/2015
L'anticipata acquisizione della prova realizzatasi con l'incidente probatorio comporta la sua utilizzazione in sede dibattimentale senza alcun bisogno di procedere alla sua rinnovazione a seguito di richiesta del difensore, avanzata in ragione della necessità di provvedere ad integrazioni ovvero a contestazioni della stessa, risultando diversamente vanificata la funzione stessa dell'incidente probatorio. (In motivazione la Corte di cassazione ha precisato che, ove la difesa ritenga necessario integrare la prova ovvero contestare nuove emergenze processuali, rientra nel potere discrezionale del giudice del dibattimento valutarne la completezza, salvo il diritto della parte di impugnare la relativa decisione).