12 Mag Art. 404 — Efficacia dell’incidente probatorio nei confronti della parte civile
Posted at 15:51h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Quinto – Indagini preliminari e udienza preliminare > Titolo VII – Incidente probatorio
1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall’articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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