12 Mag Art. 63 — Dichiarazioni indizianti
1. Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni [ 351, 362 c.p.p.] dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore [ 96–97 c.p.p.]. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese [ 191 c.p.p.].
2. Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato [ 60 c.p.p.] o di persona sottoposta alle indagini [ 61 c.p.p.], le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate [ 191 c.p.p.].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 12338/2018
Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza. [In motivazione, la Corte ha chiarito che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale qualsiasi sia il loro contenuto e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale].
Cass. pen. n. 26209/2017
Sono pienamente utilizzabili, in dibattimento, le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell’immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, se l’atto che le include [nella specie, la comunicazione della notizia di reato] è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l’utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse.
Cass. pen. n. 20936/2017
In tema di dichiarazioni indizianti rilasciate da persona che fin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato, l’inutilizzabilità prevista dall’art. 63 cod. proc. pen. è subordinata alla duplice condizione che il dichiarante sia raggiunto da chiari indizi di reità e che suddetti indizi attengano al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo. [Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese contro l’imputato del reato di estorsione da parte del soggetto passivo, a fronte della astratta possibilità che quest’ultimo, nel corso di una precedente audizione, avesse reso dichiarazioni non fedeli alla realtà dei fatti, evidenziando come rispetto al delitto da cui era offeso, il dichiarante si trovava comunque in una posizione di estraneità ed assumeva la veste di testimone].
Cass. pen. n. 18889/2017
La questione dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da chi sin dall’inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito.
Cass. pen. n. 24300/2015
Il divieto di utilizzazione nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato, non attiene alle dichiarazioni rese al giudice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, considerato che, a differenza del P.M., il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sussistendo in tal caso l’incompatibilità con l’ufficio di testimone; pertanto il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell’art. 63 c.p.p., verifica che si estende alla necessità della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico.
Cass. pen. n. 3885/2015
È utilizzabile, quale prova a carico dell’imputato, anche la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell’art. 33 l. fall.. Nè sussiste, qualora l’imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l’esame del predetto coimputato, la violazione dell’art. 526 cod. proc. pen., in quanto, in tal caso il dichiarante non si è per libera scelta volontariamente sottratto all’esame dell’imputato, stante la ratio dell’art. 526 cod. proc. pen. preordinata ad assicurare la piena esplicazione del principio del contraddittorio che, tuttavia, non ha carattere assoluto ma è rimesso alla discrezionalità della parte, la quale può scegliere liberamente le prove da introdurre e da escutere nel processo, con la conseguenza che non può dolersi della mancata assunzione o escussione di prove non richieste.
Cass. pen. n. 3207/2015
In materia di prove, le dichiarazioni rese da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso di attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato sono inutilizzabili nel caso in cui esse siano state assunte in violazione delle norme poste dal codice di rito a garanzia del diritto di difesa. [Fattispecie relativa a dichiarazione resa ad ispettore di istituto previdenziale]
Cass. pen. n. 43508/2014
Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, perché prevale la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, né di tali dichiarazioni si può eccepire l’inutilizzabilità “erga omnes” sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini. [Fattispecie in cui la S.C. ha anche evidenziato che, nel momento in cui aveva reso le dichiarazioni, la persona non era stata ancora raggiunta da concreti e specifici elementi di reità a suo carico].
Cass. pen. n. 24653/2014
In tema di dichiarazioni indizianti, le sanzioni contenute nell’art. 63 c.p.p., seppur attuative del principio del “nemo tenetur se detegere”, non possono essere estese al di fuori dei confini applicativi del processo penale, sino ad inficiare l’utilizzabilità di atti raccolti dinanzi al giudice civile. [In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni che, ai fini della propria decisione, aveva utilizzato un verbale di dichiarazioni indizianti rese dall’imputato in un procedimento di volontaria giurisdizione].
Cass. pen. n. 12236/2014
Il divieto di testimonianza previsto dall’art. 62 c.p.p. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all’autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell’ambito dell’attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall’imputato o dall’indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche. [Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la confessione dell’indagato resa – in presenza dei Carabinieri – alla madre di una minore vittima di abusi sessuali]
Cass. pen. n. 5619/2014
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili, anche contro chi le rende, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da soggetto che non ha ancora assunto la qualità di indagato. [Fattispecie relativa a dichiarazioni rese da soggetto immediatamente dopo il verificarsi di un incendio, successivamente utilizzate nel giudizio abbreviato per affermarne la responsabilità per il delitto di incendio colposo].
Cass. pen. n. 283/2014
Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, prevalendo la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso.
Cass. pen. n. 29535/2013
Le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell’esame, e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa, non possono essere utilizzate contro di lei, ma possono esserlo nei confronti di terzi. [Fattispecie relativa ad un delitto di corruzione in cui la S.C. ha ritenuto corretta la escussione di un privato, escussione poi interrotta ai sensi dell’art. 63, comma primo, cod. proc. pen., dopo che il dichiarante aveva iniziato ad ammettere l’esistenza di un accordo corruttivo con il pubblico ufficiale].
Cass. pen. n. 21877/2011
La questione dell’inutilizzabilità per violazione del divieto di assumere dichiarazioni, senza le necessarie garanzie difensive, da chi sin dall’inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito.
Cass. pen. n. 15018/2011
Le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato nell’immediatezza del fatto, pur se sollecitate dagli ufficiali di polizia giudiziaria, non sono assimilabili all’interrogatorio in senso tecnico in quanto quest’ultimo presuppone la contestazione specifica del fatto oggetto dell’imputazione ed è costituito da domande e risposte raccolte in verbale sottoscritto dall’interessato, sicché non devono essere precedute dall’invito alla nomina del difensore e dall’avvertimento circa la facoltà di non rispondere.
Cass. pen. n. 23868/2009
La sanzione di inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall’inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell’interessato siano già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando a tal proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell’interrogante.
Cass. pen. n. 43232/2008
Il divieto di utilizzazione nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata, non attiene alle dichiarazioni rese al giudice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini. [In motivazione, la S.C. ha rilevato che, a differenza del pubblico ministero, il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sussistendo in tal caso l’incompatibilità con l’ufficio di testimone; pertanto il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell’art. 63 c.p.p., verifica che si estende alla necessità della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico].
Cass. pen. n. 9079/2003
Il divieto di utilizzabilità nei confronti di terzi di dichiarazioni raccolte da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata, anche se prescinde da una già intervenuta imputazione formale [dovendosi considerare la posizione sostanziale del soggetto al momento dell’atto], non può comunque colpire le dichiarazioni rese al giudice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o quella, equiparata, di persona sottoposta a indagini, dal momento che il giudice, a differenza del pubblico ministero, non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, ma può, e deve, soltanto verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sì che sussista incompatibilità con l’ufficio di testimone, ai sensi dell’art. 197, comma 1, lett. a] e b] c.p.p. Ne consegue che il riferimento alla “posizione sostanziale” del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell’art. 63 c.p.p., la quale si estende anche all’accertamento della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico.
Cass. pen. n. 10230/1999
In tema di dichiarazioni indizianti, la valutazione relativa alla sussistenza ab initio degli indizi di reità a carico del soggetto che le ha rese costituisce accertamento in punto di fatto che, se correttamente motivato, si sottrae al controllo di legittimità. [Fattispecie in tema di abuso d’ufficio in cui sono state considerate utilizzabili nei confronti del pubblico ufficiale le dichiarazioni rese dal soggetto «beneficiato» prima del momento in cui erano emersi indizi di reità a carico di quest’ultima].
Cass. pen. n. 10621/1998
Dal tenore letterale e dalla ratio della norma del capoverso dell’art. 63 c.p.p., come dal suo necessario coordinamento con le disposizioni di cui agli artt. 62 e 350 c.p.p., si deve ritenere che la preclusione all’utilizzazione dibattimentale, diretta o indiretta, delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva dall’indiziato alla polizia giudiziaria abbia carattere assoluto e generale. La disposizione, infatti, non opera distinzioni fra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, né limita l’inutilizzabilità alle dichiarazioni di imputato o indagato interessato o a quelle di imputato o indagato in reato connesso, e neppure alle sole dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o di indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente in tale condizione, non ne abbia ancora assunto la qualità.
Cass. pen. n. 1073/1997
L’inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti sancita dall’art. 63 c.p.p. presuppone che l’assunzione delle medesime sia avvenuta con forme diverse da quelle prescritte con riguardo alla posizione processuale [in senso sostanziale] che il dichiarante rivestiva nel momento in cui è stato sentito. [Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso — con riguardo a fattispecie in cui la corte d’appello ebbe a qualificare come corruzione un fatto originariamente contestato quale concussione — l’inutilizzabilità delle dichiarazione rese da soggetto interrogato, sulle indagini preliminari e nel giudizio di primo grado, in qualità di teste ed in posizione di concusso. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che la diversa situazione di tale soggetto, e cioè di corruttore, non poteva inficiare gli atti compiuti jure nel precedente grado: ciò in base alla regola della conservazione degli atti processuali e di quella ad essa conseguente del tempus regit actum ].
Cass. pen. n. 865/1996
Tanto le disposizioni contenute nell’art. 63 c.p.p., in tema di dichiarazioni autoindizianti, quanto quelle contenute nell’art. 141 bis stesso codice, in tema di formalità per l’effettuazione dell’interrogatorio di soggetti in stato di detenzione, sono dirette a garantire i diritti, rispettivamente, del dichiarante e dell’interrogato, e non già quelli di altri soggetti quali, in particolare, gli eventuali chiamati in correità, tanto è vero – con particolare riguardo alle formalità di cui all’art. 141 bis c.p.p. – che dette formalità non sono tassativamente prescritte per le deposizioni testimoniali, nonostante queste possano avere valore ben più determinante per i soggetti accusati. [Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione nei confronti dei chiamati in correità].
Cass. pen. n. 4343/1995
In tema di garanzie difensive, la ratio giustificatrice delle regole enunciate dall’art. 63, commi 1 e 2, c.p.p. va ricercata, unitaria, nell’esigenza di escludere dalla cognizione del giudice ogni circostanza che si risolva in sfavore per il dichiarante. Ne segue, da un lato, che nel citato art. 63 il termine inutilizzabilità è adottato con senso diverso da quello dell’art. 191 c.p.p., dall’altro, che tali dichiarazioni possono e devono essere prese in considerazione e valutate quando si risolvano in favore della persona esaminata o siano per la stessa indifferenti, per assumere il dichiarante la condizione di testimone o persona informata sui fatti.
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