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Art. 632 — Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

Art. 632 — Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , devia acque, ovvero immuta nell’altrui proprietà lo stato dei luoghi , è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a duecentosei euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 24503/2009

Non integra il reato di deviazione di acque l’appropriazione o distrazione di acque piovane, in quanto si tratta di acque qualificabili come “res nullius”rispetto alle quali non è invocabile la tutela penale, prevista solo nel caso in cui la condotta di deviazione abbia ad oggetto acque pubbliche o private. (Fattispecie nella quale il reo aveva deviato il deflusso delle acque meteoriche, ostruendo un preesistente canale con l’impiego di fascine e terriccio).

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Cass. pen. n. 47630/2008

Il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, di regola istantaneo, può assumere carattere permanente qualora sia necessaria, perché perdurino gli effetti della modifica, un’ ininterrotta attività dell’agente.

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Cass. pen. n. 44926/2008

Integra i delitti di modificazione dello stato dei luoghi e di invasione di terreni, procedibili d’ufficio per la destinazione ad uso pubblico del bene, l’occupazione, con apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi, di parte della sponda di un torrente per la realizzazione di opere edili, anche se detto torrente non sia iscritto nell’elenco delle acque pubbliche, dato che la presunzione di demanialità di tutte le acque può essere superata solo con la prova che quello specifico corso d’acqua, per le sue caratteristiche, è inidoneo alla realizzazione di usi di pubblico e generale interesse.

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Cass. pen. n. 25274/2004

Il reato di deviazione di acque consiste, quanto alla sua obiettiva materialità, in una immutazione dello stato dei luoghi che comporti l’alterazione fisica del corso — naturale o artificiale, fluente o stagnante, perenne o periodico — di acque intese nella comune accezione di massa liquida, quale cosa immobile, tale che esse siano sottratte, in modo permanente o saltuario, alla loro destinazione nei confronti di coloro che siano beneficiari di uno stato di possesso delle acque stesse. (Nella specie la Corte ha escluso che vi sia stata un’ alterazione del possesso altrui, atteso che il percorso delle acque aveva subito una modificazione solo all’interno del fondo dell’imputato ed era rimasto inalterato sia a monte che a valle, restando inifluente sul possesso altrui della massa liquida).

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Cass. pen. n. 43396/2003

L’elemento psicologico del delitto previsto dall’art. 632 c.p. consiste sia nella volontarietà del fatto in sè, ossia nell’intenzione di cagionare una deviazione di acque pubbliche o private, o un’immutazione dello stato dei luoghi nella proprietà altrui, con la consapevolezza dell’illegittimità del fatto (dolo generico), sia nello scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante la stessa deviazione o immutazione (dolo specifico).

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Cass. pen. n. 28876/2003

Commette il delitto di modificazione dello stato dei luoghi, di cui all’art. 632 c.p., chi immuti le condizioni dell’area interessata occupando con una strada parte del greto di un torrente con il fine di operare la variante di progetto in una prospettiva di convenienza funzionale ed esecutiva rispetto a quello originario.

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Cass. pen. n. 20178/2003

Per la configurabilità del reato di cui all’art. 632 c.p. non si richiede un radicale mutamento della fisionomia del luogo, ma un’alterazione del loro stato tale che essi vengano ad assumere forme e condizioni diverse da quelle originarie ed idonee a determinare conseguenze dannose sull’integrità dell’immobile e sull’accertamento dei relativi diritti.

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Cass. pen. n. 4832/2003

Integra esclusivamente il reato di cui all’art 632 c.p. la deviazione di una frazione o quantità di un complesso di acque, la sua mobilizzazione attraverso il distacco dalla massa originaria e la sua sottrazione al possessore, nel caso in cui non vi sia una sostanziale variazione dello stato dell’intero corpo idrico preesistente.

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Cass. pen. n. 767/2000

Poiché l’elemento che connota il reato di deviazione di acque è la modificazione del naturale equilibrio idrico di un corso d’acqua con il mutamento della precedente destinazione che si attua spostandone il corso in altro invaso o distogliendone il percorso anche a mezzo di massiva derivazione, il prelievo di acque pubbliche effettuato da un soggetto non titolare di autorizzazione o concessione non integra, di per sé, il reato di cui all’art. 632 c.p., ma ricade sotto la previsione dell’art. 17 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall’art. 23 D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, il quale prevede, per il caso di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche senza un provvedimento autorizzativo o concessorio, una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre che l’immediata cessazione dell’utenza abusiva.

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Cass. pen. n. 11008/1995

La deviazione del corso di un fiume a fine di trarre ingiusto profitto non integra solo il reato previsto dall’art. 632 c.p., ma anche quello del furto continuato dell’acqua che vi scorre poiché nella distinzione tra cosa mobile e immobile non occorre far riferimento ai principi civilistici, quanto alla condotta criminosa, per cui deve essere considerata mobile ogni cosa passibile di sottrazione e impossessamento.

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Cass. pen. n. 10553/1987

Commette il delitto di modificazione dello stato dei luoghi, di cui all’art. 632 c.p., chi immuti, attraverso una costruzione abusiva, lo stato e la destinazione di una zona di rispetto di sede autostradale.

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Cass. pen. n. 6555/1985

Il delitto di modificazione dello stato dei luoghi mediante costruzione non autorizzata su demanio marittimo costituisce una ipotesi di reato istantaneo, che si consuma nel momento del compimento delle opere abusive. Infatti, in detto caso, i manufatti costruiti passano, per accessione, immediatamente in proprietà dello Stato: quindi osta alla configurabilità del reato permanente il presupposto del potere di disposizione o demolizione delle opere innovative, senza il quale non può farsi carico al soggetto di aver volutamente persistito nella condotta antigiuridica.

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Cass. pen. n. 9980/1983

Il bene giuridico tutelato dall’art. 632 c.p. è l’integrità dell’altrui proprietà immobiliare e del possesso contro ogni arbitraria modificazione dello stato dei luoghi che possa renderne incerta la posizione giuridica o alterarne le condizioni di pacifico godimento. Costituisce immutazione qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia ed andamento planimetrico ed altimetrico, in modo che vengano ad assumere, sia pure in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie. Pertanto per la sussistenza del reato non è essenziale che l’azione sia rivolta all’appropriazione, totale o parziale, dell’altrui immobile o all’acquisizione dei diritti reali di godimento su di esso, essendo vietata qualsiasi modificazione materiale, purché questa abbia tale entità da determinare conseguenze dannose sull’integrità dell’immobile e sull’accertamento dei relativi diritti. (Nella fattispecie l’immutazione era stata realizzata mediante l’apertura di una strada e la creazione di due piazzali).

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Cass. pen. n. 9628/1983

Il reato di deviazione di acque richiede, per la sua materialità obiettiva, che le acque, intese nell’accezione di massa complessiva dell’elemento liquido quale cosa immobile, nel suo stato naturale o artificiale, fluente o stagnante, perenne o periodico, siano deviate, e cioè sottratte alla loro destinazione in modo permanente o anche solo saltuario, con conseguente immutazione dello stato di possesso nei confronti di coloro che ne siano beneficiari. Resta escluso tale reato, potendo eventualmente ricorrere il reato di furto, solo quando non il complesso delle acque, oggetto della tutela penale, ma solo una frazione o quantità di esse, resa mobile mediante il distacco della massa complessiva, sia sottratta al possessore, senza che vi sia una modificazione, per deviazione, della massa liquida, rispetto alle condizioni e allo stato preesistenti.

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Cass. pen. n. 5559/1983

Sussiste il reato di deviazione di acque, considerate come massa immobiliare dal nostro sistema giuridico ai sensi dell’art. 812 c.c., siano esse acque correnti delle quali venga mutato il corso, siano acque stagnanti che vengano spostate in altro invaso o comunque derivate, mutandone le precedenti destinazioni. Pertanto integra il delitto previsto dall’art. 632 c.p., e quindi costituisce deviazione, sia il prelievo delle acque effettuato da chi non è titolare di concessione, sia il prelievo ad uso di immissione in rete idrica potabile da parte di chi sia titolare di una concessione per uso irriguo

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Cass. pen. n. 6128/1982

Deviazione delle acque ai sensi dell’art. 632 c.p. deve qualificarsi qualsiasi modificazione, comunque ottenuta, dell’equilibrio idrico di un corso d’acqua, incluse le acque stagnanti delle zone barenose. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato il reato nella costruzione di argini in una golena prospiciente un canale, con conseguente inibizione del flusso dell’acqua nella zona golenosa).

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Cass. pen. n. 8464/1981

Ai fini della prova della condotta del reato di cui all’art. 632 c.p. non si richiede un radicale cambiamento della fisionomia del luogo, ma un apprezzabile mutatio loci.

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Cass. pen. n. 11690/1980

Il delitto di cui all’art. 632 c.p. è di regola reato istantaneo perché si consuma nel momento stesso in cui si attua la modificazione dello stato dei luoghi, tuttavia, può assumere carattere permanente qualora necessiti, perché perdurino gli effetti della modifica, una ininterrotta attività dell’agente.

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Cass. pen. n. 12684/1978

Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 632 c.p., costituisce modificazione dello stato dei luoghi la trasformazione di un terreno di natura boschiva altrui in terreno seminativo, eseguita al fine di lucro.

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