14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5559 del 11 giugno 1983
Testo massima n. 1
Sussiste il reato di deviazione di acque, considerate come massa immobiliare dal nostro sistema giuridico ai sensi dell’art. 812 c.c., siano esse acque correnti delle quali venga mutato il corso, siano acque stagnanti che vengano spostate in altro invaso o comunque derivate, mutandone le precedenti destinazioni. Pertanto integra il delitto previsto dall’art. 632 c.p., e quindi costituisce deviazione, sia il prelievo delle acque effettuato da chi non è titolare di concessione, sia il prelievo ad uso di immissione in rete idrica potabile da parte di chi sia titolare di una concessione per uso irriguo
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]