14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 24503 del 12 giugno 2009
Posted at 20:21h
in Massimario
Testo massima n. 1
Non integra il reato di deviazione di acque l’appropriazione o distrazione di acque piovane, in quanto si tratta di acque qualificabili come “res nullius” rispetto alle quali non è invocabile la tutela penale, prevista solo nel caso in cui la condotta di deviazione abbia ad oggetto acque pubbliche o private. [ Fattispecie nella quale il reo aveva deviato il deflusso delle acque meteoriche, ostruendo un preesistente canale con l’impiego di fascine e terriccio ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]