Cass. pen. n. 12794 del 19 febbraio 2020

Testo massima n. 1


Il bene giuridico tutelato dall'art. 632 cod. pen. va ravvisato nell'integrità dell'altrui proprietà immobiliare e del possesso contro ogni arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, sicché anche il mero possesso rappresenta titolo idoneo a fondare la tutela penale da indebite mutazioni dei luoghi che possano rendere incerta la posizione giuridica del soggetto che lo esercita o alterarne le condizioni di pacifico godimento.

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