16 Mar Art. 631 — Usurpazione
Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a duecentosei euro.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 44028/2010
Il delitto di usurpazione (art. 631 c.p.) sussiste anche qualora la rimozione o l’alterazione riguardi i termini legittimamente apposti al bene immobile non solo dal proprietario del medesimo, ma anche dal suo possessore.
Cass. pen. n. 4747/1983
Il delitto di usurpazione di terreno può essere commesso anche da persona diversa dal proprietario o dal possessore del terreno a favore del quale si verifica l’usurpazione. (Nella fattispecie l’usurpazione era stata commessa dal coltivatore del fondo, convivente con la proprietaria dello stesso, e l’azione penale era stata esercitata unicamente contro detto coltivatore).
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