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Art. 633 — Invasione di terreni o edifici

Art. 633 — Invasione di terreni o edifici

Chiunque invade [ 637 ] arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati , al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori e’ aumentata.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 29710/2017

Il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, oltre a richiedere la finalità di occupare l’immobile o di trarne altrimenti profitto, presuppone la consapevolezza in capo all’agente dell’altruità del bene, influente sulla coscienza dell’illegittimità della condotta.

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Cass. pen. n. 25438/2017

Integra il reato di invasione di terreni o edifici soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell’edificio da parte del titolare dello “ius excludendi”, secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal “dominus”. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituisse una turbativa riconducibile ad uno “spoglio funzionale”- e perciò sussumibile nella previsione di cui all’art. 633 cod. pen. – la condotta dell’imputato, consistita in reiterati passaggi, con il proprio mezzo agricolo, sul terreno della persona offesa, idonei a menomare apprezzabilmente la facoltà di godimento di quest’ultima e la destinazione del fondo, in considerazione della devastazione delle coltivazioni sul medesimo presenti).

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Cass. pen. n. 24128/2017

Non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un fondo limitrofo ad una strada pubblica).

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Cass. pen. n. 7911/2017

Il reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. si consuma nel momento in cui l’occupazione ha inizio, in quanto trattasi di reato istantaneo, pur con effetti permanenti, che deduce ad oggetto della sanzione la condotta di chi, abusivamente, con violenza e senza l’autorizzazione del titolare, invade edifici o terreni al fine di occuparli, senza aver riguardo anche alla condotta successiva di protrazione dell’occupazione. (Nella specie, concernente l’occupazione di un’area demaniale mediante inerti, contestata in relazione ad un periodo successivo a quello per il quale era già intervenuto giudicato di condanna per il medesimo titolo, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata sul presupposto che, onde escludere la preclusione del “ne bis in idem”, dovesse accertarsi se vi fosse stata una nuova occupazione con immissione di altro materiale).

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Cass. pen. n. 53623/2016

Ai fini della configurabilità del concorso dell’appaltante nel reato di cui all’art. 632 cod. pen., punibile solo a titolo di dolo specifico, qualora la condotta sia stata commessa materialmente dall’appaltatore, durante l’esecuzione del contratto, è necessaria la prova della compartecipazione criminosa e cioè che l’appaltante abbia posto in essere, a sua volta, una condotta commissiva dolosa od omissiva dolosa ed in tale seconda ipotesi vanno accertati i presupposti per l’applicabilità dell’art. 40, comma secondo, cod. pen.

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Cass. pen. n. 53005/2016

Ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, la nozione di “invasione”non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell’altrui proprietà “contra ius”, in quanto privo del diritto di accesso. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva configurato il reato di cui all’art. 633 cod. pen. nell’ipotesi di occupazione di un alloggio di proprietà dello IACP da parte di soggetto non assegnatario dell’alloggio, evidenziando come non avesse alcun rilievo il mancato accertamento dell’azione di spoglio violento in danno dell’avente diritto).

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