Cass. pen. n. 47705 del 19 novembre 2014

Testo massima n. 1


In tema di invasione di edifici, nell'ipotesi in cui un soggetto sia stato escomiato, a seguito di esecuzione forzata da un immobile e questo risulti successivamente occupato da un famigliare del soggetto esecutato, è configurabile il reato di cui all'art. 633 cod. pen., a meno che l'occupante non dimostri che si trovava nel possesso o detenzione dell'immobile fin da prima dell'escomio e che tale possesso sia proseguito ininterrottamente.

Testo massima n. 2


In tema di danneggiamento, integra il reato di cui all'art. 635 cod. pen. la forzatura di una serratura, in quanto arreca alla cosa un danno di natura irreversibile - sebbene riparabile ad opera dell'uomo - e una modificazione funzionale e strutturale, non irrilevante neppure sotto il profilo economico.

Normativa correlata