14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 25438 del 22 maggio 2017
Testo massima n. 1
Integra il reato di invasione di terreni o edifici soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell’edificio da parte del titolare dello “ius excludendi”, secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal “dominus”. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituisse una turbativa riconducibile ad uno “spoglio funzionale” – e perciò sussumibile nella previsione di cui all’art. 633 cod. pen. – la condotta dell’imputato, consistita in reiterati passaggi, con il proprio mezzo agricolo, sul terreno della persona offesa, idonei a menomare apprezzabilmente la facoltà di godimento di quest’ultima e la destinazione del fondo, in considerazione della devastazione delle coltivazioni sul medesimo presenti ].
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