16 Mar Art. 637 — Ingresso abusivo nel fondo altrui
Posted at 13:10h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio > Capo I – Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
Chiunque senza necessità entra [ 633 ] nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a centotre euro.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”10″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 11544/2011
Integra il delitto di ingresso abusivo nel fondo altrui e non quello di invasione di terreni o edifici colui che a bordo del proprio veicolo transiti abusivamente, danneggiando la recinzione, attraverso il fondo altrui.
[adrotate group=”12″]
[adrotate group=”11″]