Art. 637 – Codice penale – Ingresso abusivo nel fondo altrui
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio > Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
Chiunque senza necessità entra [633] nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 11544/2011
Integra il delitto di ingresso abusivo nel fondo altrui e non quello di invasione di terreni o edifici colui che a bordo del proprio veicolo transiti abusivamente, danneggiando la recinzione, attraverso il fondo altrui.