Cass. pen. n. 10814 del 27 luglio 1990
Testo massima n. 1
Ai fini del dolo specifico richiesto dall'art. 633 c.p., trattandosi di fattispecie contraddistinta da illiceità speciale, in relazione all'interesse pubblico tutelato, concretantesi nella inviolabilità del patrimonio immobiliare, occorrono non soltanto la coscienza e la volontà di invadere l'altrui bene, ma anche il fine di occupare l'immobile o di trarne profitto. Ne deriva che qualora il possesso sia pacifico e continuo (nella specie esercitato anche in forza di titoli legittimi) manca l'estremo dell'arbitrarietà dell'invasione, essendo questo incompatibile con detta situazione di fatto produttiva di effetti giuridici, indipendentemente dalla titolarità del diritto.