14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9628 del 15 novembre 1983
Testo massima n. 1
Il reato di deviazione di acque richiede, per la sua materialità obiettiva, che le acque, intese nell’accezione di massa complessiva dell’elemento liquido quale cosa immobile, nel suo stato naturale o artificiale, fluente o stagnante, perenne o periodico, siano deviate, e cioè sottratte alla loro destinazione in modo permanente o anche solo saltuario, con conseguente immutazione dello stato di possesso nei confronti di coloro che ne siano beneficiari. Resta escluso tale reato, potendo eventualmente ricorrere il reato di furto, solo quando non il complesso delle acque, oggetto della tutela penale, ma solo una frazione o quantità di esse, resa mobile mediante il distacco della massa complessiva, sia sottratta al possessore, senza che vi sia una modificazione, per deviazione, della massa liquida, rispetto alle condizioni e allo stato preesistenti.
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