14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12684 del 19 ottobre 1978
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in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 632 c.p., costituisce modificazione dello stato dei luoghi la trasformazione di un terreno di natura boschiva altrui in terreno seminativo, eseguita al fine di lucro.
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