14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6555 del 27 giugno 1985
Testo massima n. 1
Il delitto di modificazione dello stato dei luoghi mediante costruzione non autorizzata su demanio marittimo costituisce una ipotesi di reato istantaneo, che si consuma nel momento del compimento delle opere abusive. Infatti, in detto caso, i manufatti costruiti passano, per accessione, immediatamente in proprietà dello Stato: quindi osta alla configurabilità del reato permanente il presupposto del potere di disposizione o demolizione delle opere innovative, senza il quale non può farsi carico al soggetto di aver volutamente persistito nella condotta antigiuridica.
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