14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6128 del 24 giugno 1982
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in Massimario
Testo massima n. 1
Deviazione delle acque ai sensi dell’art. 632 c.p. deve qualificarsi qualsiasi modificazione, comunque ottenuta, dell’equilibrio idrico di un corso d’acqua, incluse le acque stagnanti delle zone barenose. [ Nella fattispecie la Corte ha ravvisato il reato nella costruzione di argini in una golena prospiciente un canale, con conseguente inibizione del flusso dell’acqua nella zona golenosa ].
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