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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4832 del 3 febbraio 2003

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4832 del 3 febbraio 2003

Testo massima n. 1

Integra esclusivamente il reato di cui all’art 632 c.p. la deviazione di una frazione o quantità di un complesso di acque, la sua mobilizzazione attraverso il distacco dalla massa originaria e la sua sottrazione al possessore, nel caso in cui non vi sia una sostanziale variazione dello stato dell’intero corpo idrico preesistente.

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