Cass. pen. n. 4832 del 3 febbraio 2003
Testo massima n. 1
Integra esclusivamente il reato di cui all'art 632 c.p. la deviazione di una frazione o quantità di un complesso di acque, la sua mobilizzazione attraverso il distacco dalla massa originaria e la sua sottrazione al possessore, nel caso in cui non vi sia una sostanziale variazione dello stato dell'intero corpo idrico preesistente.