14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 43396 del 12 novembre 2003
Posted at 20:21h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’elemento psicologico del delitto previsto dall’art. 632 c.p. consiste sia nella volontarietà del fatto in sè, ossia nell’intenzione di cagionare una deviazione di acque pubbliche o private, o un’immutazione dello stato dei luoghi nella proprietà altrui, con la consapevolezza dell’illegittimità del fatto [ dolo generico ], sia nello scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante la stessa deviazione o immutazione [ dolo specifico ].
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