14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 767 del 23 marzo 2000
Testo massima n. 1
Poiché l’elemento che connota il reato di deviazione di acque è la modificazione del naturale equilibrio idrico di un corso d’acqua con il mutamento della precedente destinazione che si attua spostandone il corso in altro invaso o distogliendone il percorso anche a mezzo di massiva derivazione, il prelievo di acque pubbliche effettuato da un soggetto non titolare di autorizzazione o concessione non integra, di per sé, il reato di cui all’art. 632 c.p., ma ricade sotto la previsione dell’art. 17 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall’art. 23 D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, il quale prevede, per il caso di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche senza un provvedimento autorizzativo o concessorio, una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre che l’immediata cessazione dell’utenza abusiva.
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