16 Mar Art. 162 bis — Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda.
L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
[ In caso di modifica dell’originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita ].
[adrotate group=”10″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 55123/2016
Ai fini dell’ammissione dell’oblazione speciale prevista dall’art. 162 bis cod. pen., non è richiesto che la recidiva reiterata sia stata giudizialmente dichiarata, essendo sufficiente l’oggettiva sussistenza dello “status”di recidiva, né il giudice può escludere la causa ostativa, valutando la scarsa consistenza dei precedenmti penali, se oggettivamente sussistenti.
Cass. pen. n. 18991/2015
In materia di oblazione, il legislatore, con l’art. 141 disp. att. c.p.p., ha introdotto una disciplina omogenea per il procedimento di oblazione, con riferimento tanto alle ipotesi di cui all’art. 162 c.p., quanto a quelle di cui all’art. 162 bis c.p., prevedendo un diverso procedimento rispetto a quanto stabilito dall’art. 162 bis, comma secondo, c.p., con la conseguenza che anche per i casi contemplati da quest’ultima disposizione non è più necessario il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda.
Cass. pen. n. 18307/2010
In tema di oblazione facoltativa, è richiesta una specifica motivazione sulle ragioni della ritenuta gravità del fatto solo nel caso in cui la relativa domanda venga per tale motivo respinta, risultando altrimenti sufficiente che il giudice dimostri di aver preso in esame la circostanza.
Cass. pen. n. 47923/2009
Nell’ipotesi in cui la domanda di oblazione sia stata correttamente proposta in sede di opposizione a decreto penale, ed erroneamente non accolta, non opera, nel giudizio conseguente all’opposizione, il divieto di presentazione di un’ulteriore domanda, sicchè è dovere del giudice del dibattimento prendere in considerazione detta richiesta.
Cass. pen. n. 24062/2008
In tema di oblazione, ove la richiesta sia stata correttamente proposta (nella specie, insieme all’opposizione al decreto penale ) ed erroneamente rigettata (per inosservanza della disciplina dettata dall’art. 141 disp. att. c.p.p. ), non opera, nel conseguente giudizio di opposizione, il divieto di presentazione della domanda di oblazione (art. 464 comma terzo c.p.p. ) e, pertanto, il beneficio può essere nuovamente richiesto, solo in tal modo evitandosi un vulnus dei diritti della difesa.
Cass. pen. n. 12921/2008
In tema di inquinamento atmosferico, l’ammissione all’oblazione speciale per il reato di costruzione di impianto senza autorizzazione (art. 24 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, oggi sostituito dall’art. 279 D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152) deve essere richiesta dal contravventore dopo il rilascio del provvedimento autorizzatorio, in quanto, attesa la natura permanente del predetto reato, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione si verifica la cessazione delle conseguenze pericolose dell’illecito eliminabili da parte del contravventore ex art. 162 bis, comma terzo, c.p.
Cass. pen. n. 9191/2008
In tema di oblazione, il versamento della somma nel termine fissato dal giudice determina l’immediata estinzione del reato, sicché, effettuato prima dello svolgimento del giudizio, impedisce ogni valutazione ai fini dell’applicazione, per il caso di evidenza probatoria, della regola della prevalenza del proscioglimento nel merito.
Cass. pen. n. 5106/2008
In tema di estinzione del reato per oblazione, il mancato accertamento da parte del giudice dell’avvenuto pagamento da parte dell’imputato, cui consegua l’illegittima condanna dello stesso, è rilevato, quando risulti documentalmente, anche dalla Corte di cassazione, che può annullare senza rinvio la sentenza gravata e, in applicazione dell’art. 129 c.p.p., dichiarare estinto il reato.
Cass. pen. n. 38540/2007
In tema di oblazione, l’imputato originariamente condannato con decreto a pena illegale per una contravvenzione originariamente punibile con pena congiunta, ma divenuta nel frattempo punibile con pena alternativa in forza dell’attribuzione del reato alla competenza del giudice di pace, ha diritto, nel giudizio di opposizione, ad essere restituito nel termine per presentare istanza di oblazione. (Fattispecie riguardante la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza consumata prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 274 del 2000, per la quale nel giudizio di opposizione era stata rigettata l’istanza di restituzione nei termini per presentare l’oblazione ed erano state applicate le pene previste dalla normativa istitutiva del giudice di pace).
L’oblazione facoltativa è applicabile anche alle contravvenzioni punite con pena alternativa attribuite alla competenza del giudice di pace, anche se commesse prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 274 del 2000. (Fattispecie riguardante la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza).
Cass. pen. n. 27744/2007
Il reato di guida in stato di ebbrezza commesso in data successiva all’entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e anteriore all’entrata in vigore della L. di conversione 1 agosto 2003, n. 214 può essere estinto con l’oblazione di cui all’art. 162 bis c.p.
Cass. pen. n. 36570/2006
Quando il giudice abbia ammesso l’imputato all’oblazione discrezionale, fissandogli un termine per il pagamento e rinviando il processo per la verifica della sua regolarità, l’adempimento dell’obbligo pecuniario è sufficiente a produrre l’effetto estintivo del reato sicché, in caso di mancata comparizione all’udienza di rinvio dell’imputato medesimo, la revoca dell’ordinanza di ammissione all’oblazione e la conseguente sentenza di condanna sono viziate da violazione di legge che va fatta valere mediante ricorso per cassazione nel quale può avere ingresso la relativa prova documentale.
Cass. pen. n. 21454/2006
In tema di oblazione, i precedenti penali — indipendentemente dalla circostanza che essi siano ostativi o meno all’ammissione all’oblazione (art. 162 bis, comma terzo, c.p.) — possono essere considerati ai fini della gravità del reato, anche in assenza di una formale contestazione della recidiva.
Cass. pen. n. 14751/2006
La recidiva reiterata è ostativa all’applicazione dell’oblazione facoltativa, pur in mancanza di una precedente, apposita dichiarazione giudiziale dello status di recidivo, essendo la contestazione della recidiva necessaria unicamente per applicare l’aumento di pena.
Cass. pen. n. 7645/2006
Nel caso in cui l’imputato, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all’oblazione stessa, il giudice, se effettivamente procede a tale modifica, deve attivare il meccanismo di cui all’art. 141, comma quarto bis, c.p.p., anche all’esito dell’istruttoria dibattimentale; nel caso in cui ometta di pronunciarsi sull’istanza o si pronunci applicando erroneamente la legge penale, tale omissione o errore potrà essere fatta rilevare in appello, attraverso il meccanismo di cui all’art. 604, comma settimo, c.p.p., ovvero, in caso di sentenza inappellabile, con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo lett. c), c.p.p.
Cass. pen. n. 48483/2004
In tema di oblazione speciale ai sensi dell’art. 162 bis c.p., qualora siano state contestate più violazioni in continuazione, il limite massimo dell’ammenda al quale far riferimento per il calcolo della somma dovuta a titolo di oblazione (pari alla metà di esso) corrisponde al triplo della pena pecuniaria massima previsto per il reato. (Fattispecie concernente plurimi episodi di molestie).
Cass. pen. n. 40154/2004
In tema di oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative, il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio, quando fondato sulla gravità del fatto, deve essere motivato dal giudice non soltanto in relazione al principio astrattamente posto dalla norma, bensì con concreto riferimento al reato commesso. (Nella fattispecie la Corte ha annullato la sentenza del giudice di pace che si era limitato a motivare il rigetto dell’istanza di oblazione con la formula generica «poiché trattasi di reato di particolare allarme sociale»).
Cass. pen. n. 28405/2004
L’oblazione di cui all’art. 162 bis c.p. (al pari di tutte le cause estintive del reato) non è applicabile ai reati permanenti finché la permanenza non sia cessata. (Fattispecie relativa alla derubricazione, con sentenza, del delitto ex art. 633 c.p. nella più lieve contravvenzione di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo di cui agli artt. 1161 e 54 c.n., ossia in un reato di natura permanente).
Cass. pen. n. 17610/2004
Nelle contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace sanzionate con l’ammenda ovvero, in via alternativa, con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità è applicabile l’oblazione speciale prevista dall’art. 162 bis c.p. e non l’oblazione di cui all’art. 162 stesso codice, in quanto, trattandosi di sanzioni che l’art. 58 comma primo del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, parifica ad ogni effetto giuridico alle pene detentive, il reato stesso deve ritenersi punito con pena alternativa, detentiva o pecuniaria (nella specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 comma secondo cod. strad.).
Cass. pen. n. 16864/2004
L’oblazione facoltativa di cui all’art. 162 bis c.p. è applicabile ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace (nella fattispecie: art. 187 c.s. guida in stato di ebbrezza conseguente all’assunzione di stupefacenti) attesa l’esplicita modifica del sistema delle sanzioni dettata dal legislatore negli artt. 52 e 58 D.L.vo n. 274 del 2000, nonché la disposizione di cui all’art. 29 sesto comma del decreto legislativo citato, ai sensi della quale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l’imputato può presentare domanda di oblazione.
Cass. pen. n. 9689/2004
Nell’ipotesi in cui l’oblazione diventi ammissibile in corso di giudizio per ius superveniens, è applicabile in via analogica il disposto di cui all’art. 141 comma quattro bis att. c.p.p., che, in caso di modifica dell’originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l’oblazione, consente la rimessione in termini dell’imputato per chiedere la medesima. (Affermando il principio la Corte ha ritenuto che di fronte all’entrata in vigore della norma dell’art. 52 D.L.vo 274/2000 che ha introdotto per il reato previsto dall’art. 186 c.s. una pena alternativa, il giudice di merito doveva ritenere tempestiva, applicando la suddetta rimessione in termini, l’istanza di ammissione all’oblazione presentata dall’imputato).
Cass. pen. n. 4888/2004
Nel caso in cui il giudice penale abbia dichiarato l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma secondo, del codice della strada per intervenuta oblazione, non è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rimessa, ai sensi dell’art. 224, comma terzo del codice della strada, al Prefetto, che procede all’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della predetta sanzione, richiamandosi agli artt. 218 e 219 dello stesso codice, nelle parti compatibili.
Cass. pen. n. 46520/2003
L’oblazione facoltativa di cui all’art. 162 bis c.p. trova applicazione anche nei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, dal momento che tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell’art. 58 comma 1 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.
Cass. pen. n. 39196/2003
L’oblazione facoltativa prevista dall’art. 162 bis c.p. è applicabile anche alle contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace e sanzionate con l’ammenda ovvero con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di sanzioni «paradetentive» considerate dall’art. 58 comma 1 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, ad ogni effetto giuridico, come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, con conseguente parificazione ai reati puniti con pena alternativa, pecuniaria o detentiva (nella specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 comma 2 c.s.).
La declaratoria di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza, a seguito del perfezionamento della procedura di oblazione di cui all’art. 162 bis c.p., non esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dagli artt. 222 ss. c.s.; in tale ipotesi, infatti, compete al prefetto, in forza dell’art. 224 comma 3 c.s., procedere all’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione di tali sanzioni.
Cass. pen. n. 29978/2003
È ammissibile la domanda di oblazione, ex art. 162 bis c.p., anche se proposta successivamente alla presentazione della opposizione a decreto penale, nell’ipotesi in cui tale domanda non avrebbe potuto essere tempestivamente proposta, poiché non era ancora entrato in vigore il D.L.vo n. 274 del 2000 il quale, all’art. 52 comma secondo, lett. c), dispone che i reati, precedentemente puniti con la pena della reclusione o dell’arresto congiuntamente a quella della multa o dell’ammenda, siano puniti alternativamente con la pena pecuniaria o con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità. (Con riferimento alla fattispecie, in tema di guida in stato di ebbrezza, la Corte ha precisato che tale interpretazione tiene conto del carattere sostanziale della norma principale, l’art. 162 bis, e dunque della regola della retroattività in ossequio al principio del favor rei).
Cass. pen. n. 25217/2003
In tema di oblazione, il D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 non contiene alcuna limitazione all’applicabilità delle disposizioni degli artt. 162 e 162 bis c.p. Ne consegue che l’imputato al quale è stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale di cui all’art. 99 c.p. non può essere ammesso all’oblazione facoltativa, secondo quanto dispone l’art. 162 bis c.p., non apparendo tale norma in contrasto con la ratio legis della nuova normativa che tende alla definizione celere dei procedimenti penali di minor allarme sociale, pur tenendo in considerazione il pericolo della reiterazione dei reati, come si evince dall’art. 52, terzo comma del D.L.vo citato.
Cass. pen. n. 17421/2003
A seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, che ha reso possibile l’oblazione di cui all’art. 162 bis c.p. anche per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 1 e 2 cod. strada), nel periodo transitorio è ammissibile la richiesta di oblazione formulata, nel giudizio di appello, durante la discussione dal difensore dell’imputato munito di procura speciale, sempre che tale istanza non avrebbe potuto essere formulata nei motivi di appello, depositati prima dell’entrata in vigore del suddetto D.L.vo.
Cass. pen. n. 16345/2003
L’oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative è ammissibile anche nei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, poiché tali ultime sanzioni devono essere equiparate, per ogni effetto giuridico, alle pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell’art. 58, comma 1, D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274. (Fattispecie in tema di contravvenzione per guida in stato di ebbrezza prevista dall’art. 186, comma 2, c.s., commessa prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, in relazione alla quale il giudice rigettava la domanda di oblazione).
Cass. pen. n. 40121/2002
L’oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative è ammissibile anche nei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, dal momento che tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell’art. 58 comma 1 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 (nel caso di specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 comma 2 c.s., commessa prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in relazione alla quale il giudice di merito aveva ammesso l’imputato all’oblazione).
Cass. pen. n. 40509/2001
Qualora l’estinzione del reato per oblazione divenga possibile solo in seguito alla modifica dell’originaria imputazione disposta con la sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, con la quale venga inflitta la pena per il reato in essa ritenuto, il giudice, con la stessa sentenza, è tenuto d’ufficio ad ammettere l’imputato che non ne abbia fatto preventiva richiesta all’oblazione, fissandone le modalità e subordinando l’efficacia della condanna al mancato adempimento nel termine non superiore a dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; sicché ove il pagamento intervenga entro il termine stabilito, il reato deve essere dichiarato estinto dal giudice dell’esecuzione; altrimenti la condanna diviene efficace ed eseguibile.
Cass. pen. n. 2734/2000
In materia di oblazione l’estinzione del reato si verifica automaticamente con il versamento della somma fissata dal giudice, ed a questi non resta altro che dichiarare con sentenza la causa di estinzione del reato ormai già realizzatasi al momento del versamento. Conseguentemente dopo il versamento non è più possibile una revoca dell’ordinanza di ammissione all’oblazione.
Secondo la disciplina di cui all’art. 141 att. c.p.p. non è più previsto il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda di oblazione, ma è il giudice che, una volta accolta la domanda, deve determinare la somma da versare dandone avviso all’interessato. Infatti in base al criterio cronologico richiamato dall’art. 15 prel. c.c. si è determinata l’abrogazione della norma di cui all’art. 162 bis c.p. per incompatibilità con la norma posteriore di cui al citato art. 141 att. c.p.p.
Cass. pen. n. 14289/1999
Nel dettare l’art. 141 att. c.p.p., il legislatore ha inteso disciplinare il procedimento di oblazione in modo completo e omogeneo, sicché, in base al principio accolto dall’art. 15 prel. c.c., secondo il quale lex posterior derogat priori, il comma secondo dell’art. 162 bis c.p. deve ritenersi abrogato. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento con il quale viene rigettata l’istanza di ammissione all’oblazione sull’assunto che l’imputato non ha provveduto al deposito della somma indicata dal secondo comma dell’art. 162 bis c.p.
Cass. pen. n. 3187/1999
La disciplina dettata dall’art. 162 bis c.p., la quale prevede che la domanda di oblazione deve essere proposta – prima dell’apertura del dibattimento – e che, in caso di rigetto, la domanda medesima può essere nuovamente formulata – sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado -, nonché la stessa finalità deflattiva dell’istituto, consentono di escludere che la sentenza con la quale il giudice dichiara non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta oblazione possa ritenersi pronunciata in esito al “giudizio”, anche nella ipotesi, estrema e del tutto anomala, in cui la pronuncia stessa sia successiva alla discussione finale. Ne deriva che la parte civile non può proporre impugnazione contro la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per oblazione, in quanto l’art. 576, comma 1, c.p.p. prevede la possibilità per la parte civile di impugnare, ai soli effetti della responsabilità civile, la sentenza di proscioglimento pronunciata “nel giudizio”. D’altra parte, neppure sussisterebbe interesse a proporre impugnazione, giacché, a norma degli artt. 652 e 654 c.p.p., produce effetti nel giudizio civile solo la sentenza penale irrevocabile “di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento”.
Cass. pen. n. 11706/1998
Il termine, di carattere perentorio, entro il quale il contravventore deve di norma chiedere di essere ammesso all’oblazione facoltativa di cui all’art. 162 bis c.p. (prima dell’apertura del dibattimento) non opera anche in quei casi in cui tale facoltà non sia dalla legge prevista in relazione al titolo di reato contestato nel decreto di citazione e il titolo stesso venga in un momento successivo modificato. (Fattispecie nella quale il fatto, qualificato nel decreto di citazione a giudizio come reato di cui all’art. 10, commi sesto e decimo, della legge n. 110 del 1975, ostativo alla concedibilità dell’oblazione era stato successivamente ritenuto, con ordinanza emessa nel corso del dibattimento, integrare gli estremi della contravvenzione all’art. 13 T.U.L.P.S.).
Cass. pen. n. 1899/1998
Con l’art. 141 disp. att. c.p.p. il legislatore ha previsto una disciplina omogenea per il procedimento di oblazione, sia con riferimento all’art. 162 c.p. che all’art. 162 bis c.p., prevedendo un diverso procedimento rispetto a quanto dettato dall’art. 162 bis, comma secondo; per cui non è più previsto il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda.
Cass. pen. n. 3027/1997
Deve intendersi che il legislatore delegato del 1989 abbia inteso dettare una disciplina generale del procedimento di oblazione (come si evince anche dalla rubrica del capo decimo e dell’art. 141 att. c.p.p.), secondo la quale è il giudice che, una volta accolta la domanda di oblazione, deve determinare la somma da versare. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza con la quale il Gip aveva dichiarato inammissibile l’opposizione — ed esecutivo il decreto — poiché l’imputato non aveva depositato la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda, la S.C. ha osservato che è vero che, a norma del secondo comma dell’art. 162 bis c.p., con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda prevista, ma è anche vero che, ai sensi del comma 4 dell’art. 141 att. c.p.p., il giudice, se ammette l’oblazione, deve fissare con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all’interessato, sicché è evidente l’incompatibilità fra le due norme, forse dovuta a una svista o a un difetto di coordinamento: ne deriva comunque che in base al principio di cui all’art. 15 prel. c.c., secondo cui lex posterior derogat priori, la prima norma deve ritenersi abrogata (analogo discorso deve farsi in rapporto all’oblazione di cui all’art. 162 c.p.).
Cass. pen. n. 6293/1997
L’unica soluzione processuale richiesta dall’art. 162 bis c.p. (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative) è che sia depositata una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda prevista, non anche la somma relativa alle spese del processo.
Cass. pen. n. 10218/1996
Nell’ipotesi in cui l’importo dovuto per l’oblazione speciale di cui all’art. 162 bis c.p. sia stato erroneamente fissato secondo le modalità dell’oblazione ordinaria, la Corte di cassazione non può, neppure a seguito del ricorso del pubblico ministero, rideterminare la somma, poiché per l’applicazione dell’art. 162 bis citato è necessario svolgere l’accertamento circa la sussistenza delle molteplici condizioni stabilite dalla norma, demandato soltanto al giudice di merito.
Cass. pen. n. 8601/1996
Poiché la sentenza emessa all’esito della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dagli artt. 444 ss. c.p.p. non ha natura di sentenza di condanna, in essa non può essere identificata la condizione ostativa della recidiva ai fini dell’ammissione all’oblazione speciale di cui all’art. 162 bis c.p.
Cass. pen. n. 3589/1996
Nel settore ambientale, l’autorizzazione svolge non solo una funzione abilitativa cioè di rimozione di un ostacolo all’esercizio di alcune facoltà, ma assume anche un ruolo di controllo del rispetto della normativa e dei correlati standards e consente il cosiddetto monitoraggio ecologico, sicché la mancanza di detto provvedimento incide su alcuni interessi protetti dal precetto penale. Perciò l’omessa valutazione della P.A. impedisce quella conoscenza ed informazione ambientale e quel controllo sull’attività cui sono deputati il procedimento autorizzatorio e le relative sanzioni in caso di disobbedienza a questi precetti, comportando perciò una effettiva conseguenza pericolosa, in quanto conoscenza ed informazione sono strumenti necessari per la prevenzione. Pertanto solo dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzatorio può affermarsi che sono venute meno le conseguenze pericolose eliminabili dal contravventore, onde è possibile richiedere l’oblazione cosiddetta facoltativa, mentre le importanti funzioni svolte dall’autorizzazione nel campo ambientale escludono la possibilità che il successivo rilascio abbia efficacia sanante di una situazione antigiuridica e pericolosa venutasi a creare a causa di un comportamento omissivo e commissivo dell’agente. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il quale si deduceva, fra l’altro, la violazione dell’art. 162 bis c.p., poiché non era stata ammessa l’oblazione condizionata per il reato di emissioni in atmosfera senza la prescritta autorizzazione richiesta in sede di trasferimento dell’impianto in altra località).
Cass. pen. n. 1905/1996
In materia di reati concernenti le armi, l’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 4 comma terzo legge 18 aprile 1975 n. 110 concreta una circostanza attenuante e non una figura autonoma di reato. Pertanto, poiché per l’ipotesi non attenuata di detto reato è prevista la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, non può farsi luogo alla cosiddetta «oblazione discrezionale» prevista dall’art. 162 bis c.p. neppure nel caso in cui ricorra la attenuante in questione.
Cass. pen. n. 11355/1995
È ammissibile il ricorso per cassazione della parte civile avverso sentenza di proscioglimento dell’imputato per estinzione del reato per intervenuta oblazione (art. 162 bis c.p.) in quanto essa è correlata all’interesse, processualmente tutelabile, di impedire il verificarsi di una preclusione all’accertamento da parte del giudice civile avente ad oggetto il pregiudizio patrimoniale conseguente al reato.
Cass. pen. n. 12196/1994
L’oblazione prevista dall’art. 162 c.p. per i reati punibili con la sola ammenda (salve le particolari ipotesi di cui all’art. 127 della L. 24 novembre 1981 n. 689), forma oggetto di un vero e proprio diritto dell’imputato, esercitabile, a differenza di quanto si verifica nel caso dell’oblazione prevista dall’art. 162 bis c.p. (relativamente alla quale è riconosciuto al giudice un ampio potere discrezionale), anche in presenza di non eliminate conseguenze dannose o pericolose del reato e, quindi, anche nel caso di reato permanente, la cui cessazione, in mancanza di fatto dell’agente, verrà a coincidere proprio con la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato stesso per intervenuta oblazione.
Cass. pen. n. 10294/1994
Ai fini dell’ammissibilità dell’oblazione speciale di cui all’art. 162 bis c.p. non è richiesta che la recidiva reiterata, l’abitualità e la professionalità nelle contravvenzioni siano state giudizialmente dichiarate dal giudice, essendo sufficiente la mera cognizione del magistrato della sussistenza di detti status, dal momento che l’art. 162 bis c.p. subordina la non ammissibilità della oblazione al fatto che «ricorrano» i casi previsti dal terzo cpv. dell’art. 99, dall’art. 104 o dall’art. 105 stesso codice, ovvero che permangano le conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore, come si desume dal tenore letterale o logico della disposizione (la quale al comma 3 dispone espressamente che: «L’oblazione non è ammessa quando ricorrano i casi previsti…»).
Cass. pen. n. 1439/1994
Nel caso in cui venga proposta opposizione a decreto penale di condanna e contestualmente sia presentata domanda di oblazione non corredata dall’osservanza di un adempimento di legge – nella specie l’opponente non aveva versato la somma prescritta – il giudice non può dichiarare inammissibile l’opposizione e ordinare l’esecuzione del decreto opposto, ma deve emettere il decreto che dispone il giudizio, perché nella stessa proposizione dell’opposizione è connaturata tale richiesta.
Cass. pen. n. 6380/1994
In virtù del combinato disposto degli artt. 162 bis c.p. e 127, L. 24 novembre 1981, n. 689, alle violazioni in materia di alimentazione della prima infanzia, inquinamento atmosferico, impiego pacifico dell’energia nucleare, prevenzione infortuni sul lavoro ed igiene del lavoro l’unica oblazione applicabile è quella speciale. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza del pretore, che aveva applicato l’oblazione ordinaria ad illeciti in materia di prevenzione infortuni).
Cass. pen. n. 4803/1994
È inammissibile la domanda di oblazione ex art. 162 bis c.p. che non sia accompagnata dal deposito previsto dal comma 2 della citata disposizione.
Cass. pen. n. 3768/1994
La cessazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore costituisce, a norma dell’art. 162 bis, terzo comma, c.p., il presupposto necessario per l’ammissione all’oblazione, la cui sussistenza non preclude, tuttavia, al giudice di rigettare la relativa domanda quando, con insindacabile apprezzamento di merito, egli ritenga che la gravità del fatto sia ostativa al suo accoglimento.
Cass. pen. n. 3117/1994
L’art. 127 della L. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui l’oblazione cosiddetta «discrezionale» prevista dall’art. 162 bis c.p. si applica «anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n), del primo comma dell’art. 34» va interpretato nel senso che con riguardo a tali reati, ancorché puniti con la sola ammenda, può trovare applicazione solo l’anzidetta oblazione e non quella cosiddetta «di diritto» prevista, in via generale, per ogni contravvenzione punibile con la sola ammenda, dall’art. 162 c.p.; il che si spiega considerando la rilevanza degli interessi protetti, con altri, dalla depenalizzazione introdotta dalla citata L. n. 689/1981, e considerando altresì che, diversamente opinando, risulterebbe incomprensibile la prevista applicabilità della forma più gravosa di oblazione a contravvenzioni per le quali, in quanto punibili, per la maggior parte, con la sola ammenda, sarebbe stata comunque applicabile l’oblazione «di diritto».
Cass. pen. n. 446/1994
In tema di oblazione speciale, lo scopo e il contenuto dispositivo dell’art. 127 L. 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, sono quelli di introdurre una deroga alla disciplina generale dell’oblazione nei casi di contravvenzioni punite con la sola ammenda che riguardino materie socialmente molto rilevanti, al fine di attribuire al giudice — anche in tali casi — quel potere discrezionale di escludere l’oblazione con riguardo alla gravità del reato che è stabilito nell’art. 162 bis c.p. (Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza che aveva applicato l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 c.p. a contravvenzioni attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all’igiene del lavoro di cui alla lettera n, dell’art. 34 L. n. 689 del 1981).
Cass. pen. n. 1660/1993
Nell’ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per oblazione (anche speciale) le spese del procedimento penale devono gravare sull’imputato.
Cass. pen. n. 4708/1993
Qualora la domanda di oblazione venga respinta per la gravità del fatto, poiché questa è prevista dall’art. 162 bis c.p. come una delle cause che possono giustificare il rigetto, è necessaria una specifica motivazione sulle ragioni di tale gravità. Se la domanda viene accolta, senza che vi sia stato parere contrario del P.M. con riferimento alla gravità del fatto, è sufficiente che il giudice dimostri di avere preso in esame la circostanza, affermando che «il fatto non risulta di gravità tale da costituire impedimento all’applicazione dell’oblazione».
Cass. pen. n. 3434/1993
Il presupposto della non persistenza delle conseguenze dannose e pericolose del reato eliminabili dal contravventore è richiesto per essere ammessi all’oblazione discrezionale prevista dall’art. 162 bis c.p. per le contravvenzioni punite con pena alternativa, ma non può essere considerato una condizione per l’esercizio dell’oblazione ordinaria prevista per le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria. (Nella specie, relativa ad annullamento di sentenza per violazione di legge, la Suprema Corte ha ritenuto che, poiché le contravvenzioni contestate all’imputato erano punite con la sola ammenda, questi doveva essere ammesso all’oblazione ordinaria ai sensi dell’art. 162 c.p., avendone fatto tempestiva richiesta, essendo questa oblazione un vero e proprio diritto soggettivo dell’imputato non subordinato a nessun altro presupposto).
Cass. pen. n. 2573/1993
Al fine di escludere l’applicabilità dell’oblazione speciale per la sussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 99 c.p. (recidiva) non è necessaria una espressa contestazione, indispensabile solo per la determinazione della pena, ma non anche per effetti giuridici diversi.
Cass. pen. n. 3426/1992
Per quanto la rilevanza agli effetti penali della recidiva sia subordinata alla sua regolare contestazione, tuttavia essa può rilevare, in casi previsti dalla legge, come mero status soggettivo desumibile dal certificato penale, determinandone una qualificazione giuridica che già di per sé può avere rilevanza penale. Ne consegue che l’oblazione facoltativa ai sensi dell’art. 162 bis c.p. non è consentita a chi abbia già riportato due precedenti condanne.
Cass. pen. n. 3851/1992
I criteri della valutazione della «gravità del fatto», demandata al potere discrezionale del giudice dal quarto comma dell’art. 162 bis c.p (introdotto dall’art. 126, L. 24 novembre 1981, n. 689), devono essere intesi nel senso più ampio e non soltanto secondo le indicazioni del primo comma dell’art. 133 c.p.
Se la riproposizione della domanda di oblazione, ai sensi del quinto comma dell’art. 162 bis c.p. (introdotto dall’art. 126, L. 24 novembre 1981, n. 689), si basa sul mutamento (successivo all’apertura del dibattimento) dei dati di fatto iniziali, ben può il giudice esaminarla tenendo conto della nuova situazione. (Nella fattispecie l’imputato, nel corso del dibattimento di primo grado, aveva riproposto la domanda di oblazione dopo aver provveduto ad eliminare quelle conseguenze dannose e pericolose del reato sussistenti ancora dopo l’apertura del dibattimento).
Cass. pen. n. 8830/1990
L’oblazione introdotta dall’art. 162 bis c.p. è subordinata all’inesistenza di elementi ostativi, tra cui la qualità di recidivi reiterati, contravventori abituali, delinquenti o contravventori professionali. In tal caso e cioè quando ricorra almeno uno di tali elementi, non v’è bisogno di alcuna contestazione espressa, non dovendosi procedere ad alcuna valutazione della condotta del reo.
Cass. pen. n. 12261/1986
In tema di oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa, le «conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore» la cui permanenza non rende ammissibile l’oblazione stessa, sono quelle attinenti al cosiddetto «danno criminale» e cioè alla lesione o messa in pericolo dei beni che costituiscono il contenuto del reato (interesse particolare, pubblico o privato), la cui offesa non è oggetto di risarcimento. (Nella specie si trattava del reato di getto pericoloso di cose ed in particolare di nubi di sostanze chimiche emesse dall’impianto di atomizzazione di gas o vapore di una industria. È stato ritenuto che in tal caso il «danno criminale» è da individuare nell’interesse protetto e cioè dall’«incolumità pubblica delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni» e che le «conseguenze dannose» si riferiscono a quei «fatti conseguenti» correlati in via diretta al predetto interesse e cioè alle conseguenze dovute all’emissione delle polveri, eliminabili da parte del contravventore).
[adrotate group=”11″]