14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3117 del 15 marzo 1994
Testo massima n. 1
L’art. 127 della L. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui l’oblazione cosiddetta «discrezionale» prevista dall’art. 162 bis c.p. si applica «anche ai reati indicati nelle lettere f ], h ], i ], n ], del primo comma dell’art. 34» va interpretato nel senso che con riguardo a tali reati, ancorché puniti con la sola ammenda, può trovare applicazione solo l’anzidetta oblazione e non quella cosiddetta «di diritto» prevista, in via generale, per ogni contravvenzione punibile con la sola ammenda, dall’art. 162 c.p.; il che si spiega considerando la rilevanza degli interessi protetti, con altri, dalla depenalizzazione introdotta dalla citata L. n. 689/1981, e considerando altresì che, diversamente opinando, risulterebbe incomprensibile la prevista applicabilità della forma più gravosa di oblazione a contravvenzioni per le quali, in quanto punibili, per la maggior parte, con la sola ammenda, sarebbe stata comunque applicabile l’oblazione «di diritto».
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