14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 16345 del 8 aprile 2003
Testo massima n. 1
L’oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative è ammissibile anche nei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, poiché tali ultime sanzioni devono essere equiparate, per ogni effetto giuridico, alle pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell’art. 58, comma 1, D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274. [ Fattispecie in tema di contravvenzione per guida in stato di ebbrezza prevista dall’art. 186, comma 2, c.s., commessa prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, in relazione alla quale il giudice rigettava la domanda di oblazione ].
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