Cass. pen. n. 8830 del 15 giugno 1990

Testo massima n. 1


L'oblazione introdotta dall'art. 162 bis c.p. è subordinata all'inesistenza di elementi ostativi, tra cui la qualità di recidivi reiterati, contravventori abituali, delinquenti o contravventori professionali. In tal caso e cioè quando ricorra almeno uno di tali elementi, non v'è bisogno di alcuna contestazione espressa, non dovendosi procedere ad alcuna valutazione della condotta del reo.

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