Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2734 del 7 marzo 2000

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2734 del 7 marzo 2000

Testo massima n. 1

In materia di oblazione l’estinzione del reato si verifica automaticamente con il versamento della somma fissata dal giudice, ed a questi non resta altro che dichiarare con sentenza la causa di estinzione del reato ormai già realizzatasi al momento del versamento. Conseguentemente dopo il versamento non è più possibile una revoca dell’ordinanza di ammissione all’oblazione.

Testo massima n. 1

Secondo la disciplina di cui all’art. 141 att. c.p.p. non è più previsto il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda di oblazione, ma è il giudice che, una volta accolta la domanda, deve determinare la somma da versare dandone avviso all’interessato. Infatti in base al criterio cronologico richiamato dall’art. 15 prel. c.c. si è determinata l’abrogazione della norma di cui all’art. 162 bis c.p. per incompatibilità con la norma posteriore di cui al citato art. 141 att. c.p.p.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze