14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11706 del 12 novembre 1998
Testo massima n. 1
Il termine, di carattere perentorio, entro il quale il contravventore deve di norma chiedere di essere ammesso all’oblazione facoltativa di cui all’art. 162 bis c.p. [ prima dell’apertura del dibattimento ] non opera anche in quei casi in cui tale facoltà non sia dalla legge prevista in relazione al titolo di reato contestato nel decreto di citazione e il titolo stesso venga in un momento successivo modificato. [ Fattispecie nella quale il fatto, qualificato nel decreto di citazione a giudizio come reato di cui all’art. 10, commi sesto e decimo, della legge n. 110 del 1975, ostativo alla concedibilità dell’oblazione era stato successivamente ritenuto, con ordinanza emessa nel corso del dibattimento, integrare gli estremi della contravvenzione all’art. 13 T.U.L.P.S. ].
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