14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 40509 del 14 novembre 2001
Testo massima n. 1
Qualora l’estinzione del reato per oblazione divenga possibile solo in seguito alla modifica dell’originaria imputazione disposta con la sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, con la quale venga inflitta la pena per il reato in essa ritenuto, il giudice, con la stessa sentenza, è tenuto d’ufficio ad ammettere l’imputato che non ne abbia fatto preventiva richiesta all’oblazione, fissandone le modalità e subordinando l’efficacia della condanna al mancato adempimento nel termine non superiore a dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; sicché ove il pagamento intervenga entro il termine stabilito, il reato deve essere dichiarato estinto dal giudice dell’esecuzione; altrimenti la condanna diviene efficace ed eseguibile.
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