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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9689 del 3 marzo 2004

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9689 del 3 marzo 2004

Testo massima n. 1

Nell’ipotesi in cui l’oblazione diventi ammissibile in corso di giudizio per ius superveniens, è applicabile in via analogica il disposto di cui all’art. 141 comma quattro bis att. c.p.p., che, in caso di modifica dell’originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l’oblazione, consente la rimessione in termini dell’imputato per chiedere la medesima. [ Affermando il principio la Corte ha ritenuto che di fronte all’entrata in vigore della norma dell’art. 52 D.L.vo 274/2000 che ha introdotto per il reato previsto dall’art. 186 c.s. una pena alternativa, il giudice di merito doveva ritenere tempestiva, applicando la suddetta rimessione in termini, l’istanza di ammissione all’oblazione presentata dall’imputato ].

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