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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4708 del 11 maggio 1993

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4708 del 11 maggio 1993

Testo massima n. 1

Qualora la domanda di oblazione venga respinta per la gravità del fatto, poiché questa è prevista dall’art. 162 bis c.p. come una delle cause che possono giustificare il rigetto, è necessaria una specifica motivazione sulle ragioni di tale gravità. Se la domanda viene accolta, senza che vi sia stato parere contrario del P.M. con riferimento alla gravità del fatto, è sufficiente che il giudice dimostri di avere preso in esame la circostanza, affermando che «il fatto non risulta di gravità tale da costituire impedimento all’applicazione dell’oblazione».

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