Cass. pen. n. 46520 del 4 dicembre 2003
Testo massima n. 1
Il ricorso per saltum in cassazione, previsto dall'art. 569 c.p.p., trova applicazione anche nel procedimento davanti al giudice di pace per effetto del richiamo generale alle disposizioni del codice di procedura penale contenuto nell'art. 2 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, risultando del tutto compatibile con il sistema delle impugnazioni del modello processuale onorario.
Testo massima n. 2
L'oblazione facoltativa di cui all'art. 162 bis c.p. trova applicazione anche nei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, dal momento che tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell'art. 58 comma 1 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.
Testo massima n. 3
La legittimazione a proporre ricorso per cassazione, anche per saltum, contro le sentenze del giudice di pace non spetta solo al procuratore della Repubblica presso il tribunale, nella qualità di rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero presso il giudice a quo, ma anche al procuratore generale presso la corte d'appello, dal momento che il termine «pubblico ministero» adoperato dall'art. 36 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, deve essere inteso come riferito ad entrambi gli uffici cui, in generale, è riconosciuto il potere di impugnare.