Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3768 del 31 marzo 1994

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3768 del 31 marzo 1994

Testo massima n. 1

La cessazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore costituisce, a norma dell’art. 162 bis, terzo comma, c.p., il presupposto necessario per l’ammissione all’oblazione, la cui sussistenza non preclude, tuttavia, al giudice di rigettare la relativa domanda quando, con insindacabile apprezzamento di merito, egli ritenga che la gravità del fatto sia ostativa al suo accoglimento.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze

No Comments

Post A Comment