14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3768 del 31 marzo 1994
Testo massima n. 1
La cessazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore costituisce, a norma dell’art. 162 bis, terzo comma, c.p., il presupposto necessario per l’ammissione all’oblazione, la cui sussistenza non preclude, tuttavia, al giudice di rigettare la relativa domanda quando, con insindacabile apprezzamento di merito, egli ritenga che la gravità del fatto sia ostativa al suo accoglimento.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]
No Comments