14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3851 del 3 aprile 1992
Testo massima n. 1
I criteri della valutazione della «gravità del fatto», demandata al potere discrezionale del giudice dal quarto comma dell’art. 162 bis c.p [ introdotto dall’art. 126, L. 24 novembre 1981, n. 689 ], devono essere intesi nel senso più ampio e non soltanto secondo le indicazioni del primo comma dell’art. 133 c.p.
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Testo massima n. 1
Se la riproposizione della domanda di oblazione, ai sensi del quinto comma dell’art. 162 bis c.p. [ introdotto dall’art. 126, L. 24 novembre 1981, n. 689 ], si basa sul mutamento [ successivo all’apertura del dibattimento ] dei dati di fatto iniziali, ben può il giudice esaminarla tenendo conto della nuova situazione. [ Nella fattispecie l’imputato, nel corso del dibattimento di primo grado, aveva riproposto la domanda di oblazione dopo aver provveduto ad eliminare quelle conseguenze dannose e pericolose del reato sussistenti ancora dopo l’apertura del dibattimento ].
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