12 Mag Art. 625 bis — Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
1. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.
2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.
3. L’errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione, d’ufficio, in ogni momento e senza formalità. L’errore di fatto può essere rilevato dalla Corte di Cassazione, d’ufficio, entro 90 giorni dalla deliberazione .
4. Quando la richiesta è proposta fuori dell’ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d’ufficio, ne dichiara con ordinanza l’inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 29240/2018
L’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. [Nella specie, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell’interpretare le dichiarazioni testimoniali e l’illogicità della motivazione sul ruolo dell’imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l’arma all’esecutore materiale].
Cass. pen. n. 18010/2018
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cass. pen. n. 10250/2018
È ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell’inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che sia proposto entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla decisione che si impugna e non dall’originaria sentenza ed abbia ad oggetto solo l’errore di fatto in cui sia incorsa la sentenza che abbia pronunciato sul precedente ricorso straordinario.
Cass. pen. n. 21907/2017
In tema di sospensione dell’esecuzione della pena a seguito della presentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l’espressione “casi di eccezionale gravità” va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive dell’imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del “fumus boni iuris” della domanda principale, avanzata ex art. 625 bis cod. proc. pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressochè immediata evidenza, del ricorso.
Cass. pen. n. 18998/2017
Il termine di centottanta giorni, fissato dal comma secondo dell’art. 625-bis cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, è perentorio e decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indeterminato ad una situazione di instabilità, derivante dalla possibilità di esperire un ulteriore ricorso.
Cass. pen. n. 17847/2017
È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione per l’omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso l’esame del motivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione; sicchè le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese.
Cass. pen. n. 13199/2017
Il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso contro la decisione della Corte d’appello che, a sua volta, abbia dichiarato inammissibile ovvero rigettato la richiesta di revisione dello stesso condannato. [In motivazione, la Corte ha osservato che la nozione di “condannato”, di cui al citato articolo 625-bis, ricomprende anche il soggetto titolare della facoltà di chiedere la revisione della condanna, in quanto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contribuisce alla “stabilizzazione” del giudicato].
Il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l’irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’errore di fatto. [In motivazione, la S.C. ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti ipotesi: a] decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.; b] decisione sul ricorso avverso l’ordinanza negativa del giudice dell’esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito; c] decisione sull’ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna].
Il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono “ante iudicatum”. [In motivazione la S.C. ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, ai provvedimenti emessi in fase cautelare, alle decisioni in materia di misure di prevenzione, a quelle in materia di rimessione del processo, alle decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, nonché a quelle decisioni nelle quali la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull’accertamento della responsabilità, come nelle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione].
Cass. pen. n. 8379/2017
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dagli esercenti la potestà genitoriale del minore imputato [art. 34, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448], comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. [Fattispecie relativa a ricorso straordinario per errore di fatto proposto dai genitori di soggetto minorenne, deceduto].
Cass. pen. n. 5980/2017
In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, la presentazione del ricorso presso la cancelleria della Corte di Cassazione deve essere effettuata dal condannato personalmente o dal difensore di fiducia munito di procura speciale. [In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato da persona delegata dal difensore di fiducia del condannato, non munito di procura speciale].
Cass. pen. n. 3367/2017
L’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art.625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. [Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell’interpretare le dichiarazioni testimoniali e l’illogicità della motivazione sulla variazione dei ruoli cedente-cessionario nei rapporti tra tossicodipendenti].
Cass. pen. n. 53657/2016
Il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l’imputato si doleva del mancato rispetto delle garanzie difensive ex art. 360 cod. proc. pen. in relazione ad un accertamento tecnico, consistente nella comparazione fra profili genetici estratti da reperti e riversati in supporti documentali, ritenuto dalla Corte di natura ripetibile, non avendo comportato la distruzione dei campioni da cui era stato estratto il DNA].
In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l’omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l’omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione.
Cass. pen. n. 15368/2016
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117 Cost.- quest’ultimo con riferimento agli artt. 5,6, e 13 CEDU] – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il ricorso straordinario per errore di fatto contro decisioni della Corte di cassazione sia esperibile solo dal condannato e non anche dall’indagato con riferimento ad errore rilevato in procedure incidentali [nella specie, pronuncia di inammissibilità del ricorso avverso ordinanza del Tribunale del Riesame], in quanto le decisioni emesse all’esito di queste ultime costituiscono giudicato allo stato degli atti e, come tali, essendo suscettibili di modificazione per la sopravvenienza di nuovi elementi, non sono munite del carattere dell’irrevocabilità, che connota invece i provvedimenti con cui viene resa definitiva una condanna.
Cass. pen. n. 32744/2015
È inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all’art. 625 bis c.p.p. per la correzione dell’errore di fatto proposto, nell’interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 c.p.p..
Il termine di centottanta giorni, fissato a pena di decadenza dall’art. 625 bis, comma secondo, c.p.p. per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, è soggetto, al pari degli altri mezzi di impugnazione, alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, qualora l’atto di impugnazione di cui all’art. 625 bis c.p.p. non sia presentato personalmente dal condannato, ma a mezzo di “incaricato”, come consentito dall’art. 582, comma primo, c.p.p., è necessario che tale qualità risulti o da una esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione, ovvero da inequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale, cui l’impugnazione venga presentata, dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile l’impugnazione straordinaria presentata da un “incaricato” su delega orale del difensore del condannato].
Cass. pen. n. 12595/2015
È inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario presentato ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., che deduce l’omesso rilievo “ex officio” da parte della Corte di Cassazione della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l’intervenuta maturazione del termine di legge. [In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, e che, pertanto, l’accertamento della stessa non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario].
Cass. pen. n. 4195/2015
In tema di ricorso straordinario, l’omesso esame, da parte della Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati, nel caso in cui sia seguita la declaratoria di inammissibilità, dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625 bis cod. proc. pen., e alla conseguente rescissione della sentenza di legittimità impugnata, anche quando i motivi pretermessi siano da rigettare, poichè tale evenienza assume rilevanza ai fini sia della regolamentazione delle spese, sia, sopratutto, della possibile prescrizione del reato.
Cass. pen. n. 32828/2014
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell’errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l’applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione della Corte di Cassazione riguardi quei provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza [nella specie, diniego della liberazione anticipata].
Cass. pen. n. 46244/2013
In tema di ricorso straordinario, è deducibile come errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis, cod. proc. pen., l’omesso rilievo da parte della Corte di Cassazione, senza alcun esame della questione, dell’avvenuto decorso del termine di prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità, una volta ritenuto non inammissibile il ricorso avverso la sentenza impugnata.
Cass. pen. n. 37413/2013
Il ricorso all’art. 625 bis c.p.p. è idoneo a porre rimedio alle ipotesi di inosservanza della Convenzione EDU verificatesi nell’ambito del processo di legittimità poiché consente di porre l’interessato in una situazione equivalente a quella in cui si sarebbe trovato qualora non ci fosse stata alcuna violazione della medesima Convenzione [Fattispecie relativa a modificazione della qualificazione giuridica del fatto avvenuta in sede di legittimità e senza preventiva informazione dell’imputato].
Cass. pen. n. 8714/2013
È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di Cassazione che ha deciso in materia di misure cautelari reali, trattandosi di pronuncia di legittimità che non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna.
Cass. pen. n. 28719/2012
È legittimato alla proposizione del ricorso straordinario, a norma dell’art. 625 bis, c.p.p., anche l’imputato condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile, che prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativamente al capo concernente le statuizioni civili, per l’ontologica identità di diritti processuali tra l’azione penale e l’azione civile.
Cass. pen. n. 28717/2012
La legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio. [Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante].
Cass. pen. n. 10886/2012
É inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto [art. 625 bis c.p.p.] avverso la sentenza della Corte di cassazione che abbia omesso di valutare l’istanza di rinvio dell’udienza, trasmessa dal difensore a mezzo fax e non inserita nel fascicolo processuale.
Cass. pen. n. 9926/2012
La Corte di Cassazione, qualora accolga un ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis, comma quarto, cod. proc. pen., adottati i provvedimenti necessari per correggere l’errore, può immediatamente pronunciarsi sul merito del ricorso originario. [Nella specie, la Corte, dopo aver rilevato che nel precedente giudizio di legittimità era stato omesso l’avviso al difensore dell’imputato, revocava la propria precedente sentenza e, scrutinando i motivi di ricorso, li dichiarava inammissibili].
Cass. pen. n. 37505/2011
È ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto.
In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625 bis c.p.p.
Cass. pen. n. 10199/2010
La morte del ricorrente, intervenuta prima della decisione del ricorso da parte della Corte di cassazione, determina l’inesistenza giuridica della sentenza, che deve pertanto essere dichiarata dallo stesso giudice che l’ha deliberata.
Cass. pen. n. 9015/2010
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto dall’imputato avverso l’ordinanza con cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l’inammissibilità di un’istanza di rimessione del processo formulata ex art. 45 c.p.p., atteso che i soggetti legittimati a proporre l’impugnazione straordinaria sono individuati dall’art. 625-bis, c.p.p., nel procuratore generale e nel condannato.
Cass. pen. n. 8735/2010
Non è ricorribile per Cassazione con il rimedio previsto dall’art. 625 bis c.p.p. la sentenza con cui la Corte medesima, ignorando l’intervenuto decesso del ricorrente, abbia dichiarato inammissibile il ricorso tendente ad ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzione con condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in quanto compete all’ufficio incaricato della riscossione delle spese di giustizia, individuato dall’art. 208, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, dichiarare l’estinzione dell’obbligazione per la morte dell’obbligato.
Cass. pen. n. 5039/2010
È deducibile attraverso il ricorso straordinario per cassazione l’errore di fatto consistito nella mancata rilevazione dell’omessa notificazione al difensore dell’imputato dell’avviso per l’udienza camerale. [Nella fattispecie la Corte ha annullato la sentenza di legittimità ed ha disposto la fissazione di nuova udienza].
Cass. pen. n. 41918/2009
Integra errore materiale, che legittima la proposizione di ricorso straordinario per errore di fatto a norma dell’art. 625 bis c.p.p, la mancata rilevazione della deduzione difensiva di avvenuta prescrizione del reato [nella specie, maturata dopo la sentenza di appello] nel precedente giudizio di cassazione non conclusosi con dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [Fattispecie nella quale è stata revocata la precedente sentenza di legittimità e annullata senza rinvio per prescrizione del reato la sentenza di appello impugnata].
Cass. pen. n. 40611/2009
È deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, la svista nella lettura degli atti consistenti nell’omesso rilievo che l’avviso per l’udienza davanti alla Corte di cassazione non era stato notificato al difensore di fiducia dell’imputato.
Cass. pen. n. 40171/2009
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è ammesso solo a favore del condannato, sicché non può avere ad oggetto le decisioni della corte di cassazione di annullamento con rinvio, che, non determinando la formazione del giudicato, non trasformano la condizione giuridica dell’imputato in quella di condannato.
Cass. pen. n. 38269/2009
Il ricorso straordinario “ex” art. 625 “bis” c.p.p., contenente richiesta di correzione dell’errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l’applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione del giudice di legittimità riguardi provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza.
Cass. pen. n. 1265/2009
In tema d’impugnazioni, in caso d’omessa pronuncia della Corte di Cassazione su un ricorso in materia di riparazione per ingiusta detenzione, non è esperibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, in quanto esso è previsto esclusivamente a favore del condannato. [In motivazione la Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha precisato che in tal caso è attivabile la procedura di cui all’art. 130 c.p.p.].
Cass. pen. n. 48461/2008
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto ai sensi dell’art. 625-bis, c.p.p., quando il preteso errore di fatto non consista in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, ma in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni. [Fattispecie in cui il ricorrente ha dedotto la conferma del diniego delle attenuanti generiche sulla base di un preteso errore percettivo consistito nel ritenere che all’imputato era stata applicata la misura della sorveglianza speciale successivamente, e non anteriormente, ai fatti oggetto del giudizio].
Cass. pen. n. 46277/2008
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto contro la sentenza di inammissibilità del ricorso dell’imputato, pronunciata dalla Corte di cassazione, che abbia reso definitiva una decisione di estinzione del reato per prescrizione contenente anche statuizioni civili, confermate in favore della parte civile, di guisa che l’imputato risulti “condannato” solo agli effetti civili.
Cass. pen. n. 45807/2008
Può farsi ricorso alla procura straordinaria di cui all’art. 625 bis c.p.p. per dare esecuzione ad una sentenza della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo che ha rilevato una violazione del diritto di difesa occorsa nel giudizio di legittimità e che abbia resa iniqua la sentenza della Corte di cassazione, indicando nella riapertura del procedimento, su richiesta dell’interessato, la misura interna per porre rimedio alla violazione contestata. [Nel caso di specie, la Corte, facendo ricorso all’art. 625 bis c.p.p., ha revocato una sua precedente sentenza, limitatamente alla diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto, ostativa alla declaratoria d’estinzione per prescrizione, operata ex officio in sede di legittimità, senza aver consentito alla difesa il contraddittorio sulla diversa imputazione].
Cass. pen. n. 42114/2008
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto dalla parte civile.
Cass. pen. n. 40628/2008
In tema di ricorso straordinario, è deducibile quale errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625 bis, c.p.p., la svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nell’omettere gli adempimenti relativi alla nomina di un difensore di ufficio e alla notificazione dell’avviso di udienza a tale difensore, oltre che all’imputato personalmente, in conseguenza della revoca della nomina del proprio difensore di fiducia, intervenuta nel corso del giudizio di appello. [Nella specie, la S.C. ha revocato l’ordinanza impugnata, che aveva dichiarato la inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, disponendo la trattazione del procedimento in pubblica udienza ].
Cass. pen. n. 34819/2008
Ai fini della legittimazione a proporre ricorso straordinario per errore di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione, la persona richiesta in consegna per un mandato di arresto europeo non è assimilabile al «condannato » indicato dall’art. 625 bis c.p.p. quale unico possibile legittimato.
Cass. pen. n. 6770/2008
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l’errore che può essere rilevato ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso. [Nella fattispecie, relativa al rigetto da parte della Corte del ricorso in cui si eccepiva il difetto della notifica della citazione per l’udienza preliminare, si è rilevato che la pronunzia gravata non sarebbe stata comunque diversa posto che l’eccepita nullità della notificazione non era tale da determinare la nullità assoluta ed insanabile dell’atto poiché, trattandosi di una nullità a regime intermedio, essa avrebbe dovuto essere rilevata prima della sentenza di primo grado].
Cass. pen. n. 35509/2007
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata senza di essa, per cui deve escludersi che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione. [Nella specie il ricorrente lamentava l’omessa considerazione di irregolarità verificatesi all’interno della procedura di notifica del decreto di citazione in grado d’appello].
Cass. pen. n. 29937/2007
Ai fini della legittimazione a proporre ricorso straordinario per errore di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione, il soggetto «estradando» non è assimilabile al «condannato» indicato dall’art. 625 bis c.p.p. quale unico possibile legittimato, poiché l’avallo a procedura estradizionale non produce effetti diretti, costituendo piuttosto decisione pregiudiziale e strumentale.
Cass. pen. n. 23417/2007
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un’errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie.
Cass. pen. n. 14869/2007
Non è legittimato a proporre ricorso straordinario per errore di fatto contenuto nei provvedimenti della Corte di cassazione l’imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per prescrizione del reato, essendo il citato rimedio previsto unicamente a favore del condannato. [Fattispecie nella quale l’interessato aveva lamentato l’errore in cui era incorsa la Corte di cassazione nel non avere tenuto conto della sua formale rinuncia alla prescrizione].
Cass. pen. n. 7946/2007
Ai fini della legittimazione a proporre ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. avverso una sentenza della Corte di cassazione, non è assimilabile alla figura del «condannato», cui esclusivamente compete detta legittimazione, quella dell’estradando, per cui è da escludere che questi possa proporre ricorso avverso la decisione con la quale la suddetta Corte abbia reso definitiva la pronuncia dichiarativa della sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradizione. [ Mass. redaz. ].
Cass. pen. n. 35432/2006
In tema di errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, la decisione di inammissibilità del ricorso assunta dalla sezione della Corte di cassazione prevista dall’art. 169 disp. att. c.p.p., in assenza delle prescritte garanzie difensive, per essere stata eseguita la notifica dell’avviso di udienza senza il rispetto del termine dilatorio di trenta giorni, va revocata con restituzione alla sezione medesima del ricorso per la trattazione.
Cass. pen. n. 33872/2006
Il ricorso per cassazione per errore di fatto, ex art. 625 bis c.p.p., essendo un mezzo di impugnazione straordinario, consente la rescissione della decisione definitiva solo nel caso di accoglimento. Nei casi, invece, di rigetto o inammissibilità del ricorso, la decisione impugnata resta definitiva a norma dell’art. 648, comma secondo, c.p.p., con conseguente impossibilità di rilevare la prescrizione od altre cause di estinzione del reato.
Cass. pen. n. 30373/2006
In tema di ricorso straordinario, l’art. 625 bis c.p.p. prevede che tale impugnazione è ammessa solo « a favore del condannato» Tale espressione deve essere intesa nel senso che una persona è legittimata a proporre l’impugnazione straordinaria contro una decisione della Corte di cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, rende definitiva la sentenza di condanna. [Fattispecie in cui è stata esclusa la possibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. contro una sentenza in tema di revisione].
Cass. pen. n. 18982/2006
La procedura di correzione dell’errore di fatto, prevista dall’art. 625 bis c.p.p., non è applicabile nei confronti della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misura di prevenzione.
Cass. pen. n. 16954/2006
Costituisce errore di fatto, rilevante a norma dell’art. 625 bis c.p.p., la svista in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti interni al giudizio, che ha portato a dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto il mancato rispetto da parte del giudice di merito del termine per provvedere in ordine all’ammissione al gratuito patrocinio, sull’erronea supposizione che non risultasse allegata agli atti la relativa istanza presentata nel giudizio di merito.
Cass. pen. n. 15137/2006
In tema di ricorso straordinario, l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625 bis c.p.p., allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, mentre è riconducibile all’errore di fatto qualora vi sia stata una svista circa l’esistenza stessa della censura che invece era immediatamente percettibile e rilevabile, e a condizione che questa omissione abbia avuto effetto decisivo sull’esito del processo.
Cass. pen. n. 7660/2006
Nel caso in cui venga dedotto un mero errore materiale rilevabile di ufficio ex art. 625 bis c.p.p., ed emendabile con la procedura di cui all’art. 130 c.p.p., non è necessaria una procura speciale del difensore per proporre il ricorso straordinario. [Nella specie, la Corte ha ritenuto che, sussistendo il potere ex officio di rilevare l’errore, sia contrastante con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo la preventiva dichiarazione di inammissibilità per mancanza della procura speciale al difensore].
Cass. pen. n. 6378/2006
In tema di impugnazioni, qualora la Corte di cassazione abbia dichiarato la inammissibilità del ricorso presentato dal difensore senza verificare che il termine per impugnare sia decorso anche per l’imputato e conseguentemente, sul ricorso da questi proposto, abbia provveduto disponendo la restituzione degli atti al giudice a quo per essere il procedimento già definito, è configurabile un errore percettivo deducibile ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. [nella specie, la S.C. ha annullato l’ordinanza di inammissibilità del ricorso del difensore e ha fissato nuova udienza per la trattazione e la decisione dei ricorsi dell’imputato e del suo difensore].
Cass. pen. n. 34156/2004
L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco e postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione e non dall’errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all’errore di giudizio. Ne consegue che l’omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto, né determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perchè incompatibile con la struttura e l’impianto della motivazione, nonché con le premesse, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima; è invece riconducibile nella figura dell’errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. [In conformità a tali principi, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto avverso sentenza della S.C. che aveva rigettato il ricorso proposto sul rilievo di un supposto errore di lettura dell’atto di appello da parte dei giudici della Suprema Corte, che, in un procedimento di abusi sessuali a carico di minore, non avrebbero percepito che il difensore aveva posto il problema della possibile evidenza di una strumentalità delle accuse di abuso sessuale da parte della madre del bambino; la Corte, dopo aver rilevato che il tema in questione non era stato in effetti prospettato al giudice di merito con la specificità richiesta dall’art. 581, lett. c], c.p.p., ha concluso che, per tale motivo, in base ai principi sopra indicati, non era ravvisabile l’errore di fatto, non essendo ravvisabile ictu oculi la pretermissione di una circostanza diversamente affermata e rinvenibile negli atti processuali].
Cass. pen. n. 24666/2004
È inammissibile, per decorso limiti temporali, il ricorso straordinario reiterato personalmente dall’imputato avverso la stessa sentenza, già oggetto di ricorso straordinario proposto dal difensore dichiarato inammissibile. [Tale principio è stato affermato nell’ambito di una fattispecie nella quale l’imputato aveva personalmente adito la S.C., dolendosi della omessa trasmissione dei motivi di ricorso straordinario da lui proposti e, pertanto, della omessa considerazione degli stessi da parte della Corte, che ha altresì precisato che, comunque, non ci si può dolere di quei pretesi errori che sono stati valutati per effetto di un precedente ricorso straordinario e non sono stati ritenuti sussistenti, riesumandoli e contrabbandandoli quali errori materiali o di fatto in cui sarebbe incorso il giudice del ricorso straordinario].
Cass. pen. n. 20135/2004
Qualora la Corte di cassazione definisca [nella specie dichiarandolo inammissibile] il ricorso proposto dall’imputato deceduto nelle more della fissazione dell’udienza, la decisione non è affetta da errore materiale, suscettibile di rimedio ai sensi dell’art. 130 c.p.p., ma è viziata da errore di fatto, in quanto – dovendo il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, verificare l’esistenza in vita dell’imputato – vi è stata una non esatta percezione della realtà che ne ha fuorviato la volontà al momento della sua formazione, determinando un provvedimento diverso da quello che sarebbe stato adottato in presenza di una corretta rappresentazione della realtà stessa. [Nella specie la Corte ha peraltro ritenuto che a tale errore non si possa ovviare neanche con la procedura prevista dall’art. 625 bis c.p.p. in mancanza di ricorso straordinario proposto dal Procuratore generale presso la Corte suprema, unica parte legittimata ad attivarla dopo la morte del condannato].
Cass. pen. n. 34247/2003
L’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto, rilevante a norma dell’art. 625 bis c.p.p., qualora le censure in esso formulate risultino comunque implicitamente valutate in conseguenza della disamina di altro motivo ritenuto assorbente.
Cass. pen. n. 24169/2003
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625 bis c.p.p., con il quale si prospetti — sotto le apparenze di una censura rivolta avverso la sentenza della Corte di cassazione — la critica per un asserito travisamento del fatto compiuto dal giudice di merito, censura già contenuta nel ricorso originario e dichiarata inammissibile dalla Corte per congruità della motivazione, immune da vizi logici, della sentenza di merito.
Cass. pen. n. 14894/2003
Con il ricorso straordinario previsto dall’art. 625 bis c.p.p. non possono essere fatti valere errori materiali o di fatto che non siano verificati nell’attività propria della Corte di cassazione. [Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso straordinario con cui, implicitamente, si deduceva l’errore commesso dall’ufficio matricola della casa circondariale nel trasmettere l’impugnazione presentata dall’imputato detenuto].
Cass. pen. n. 12893/2003
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto con il quale si deduca non un vizio determinato da inesatta percezione della realtà nella quale sia incorsa la Corte di cassazione in sua precedente decisione, bensì un preteso errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata con ricorso ordinario ed esattamente percepiti, essendo sottratto questo tipo di errore, configurabile, al più, come vizio di motivazione della sentenza, alla possibilità di impugnativa mediante ricorso ex art. 625 bis c.p.p.
Cass. pen. n. 12720/2003
Alla proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in provvedimento della Corte di cassazione è legittimato anche il soggetto che per effetto di esso risulti condannato solo agli effetti civili.
Cass. pen. n. 3201/2003
La procedura prevista dall’art. 625 bis c.p.p. [ricorso straordinario per errore materiale o di fatto] consente la correzione dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione solo se detta correzione debba intervenire a favore del condannato; ne consegue che la correzione dell’errore materiale non può essere effettuata a favore della parte civile. [In applicazione del principio sopra enunziato, il giudice di legittimità ha dichiarato non luogo a provvedere in relazione al ricorso presentato dalla parte civile che, evidenziando che la Corte di cassazione — annullando la sentenza di secondo grado, perché erroneamente pronunziata nei confronti di un provvedimento inappellabile — aveva omesso di trattenere gli atti per decidere in ordine alla impugnazione della parte civile, aveva chiesto che la Suprema corte procedesse ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p.].
Cass. pen. n. 35240/2002
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, previsto dall’art. 625 bis c.p.p., è ammesso soltanto «a favore del condannato» e, pertanto, può essere proposto soltanto avverso le decisioni del giudice di legittimità che abbiano avuto l’effetto di far passare in giudicato sentenze di condanna.
Cass. pen. n. 35186/2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall’art. 625 bis c.p.p. — al pari di quella di inammissibilità della richiesta di revisione, ai sensi dell’art. 634, comma 1, c.p.p. — non richiede l’osservanza delle forme di cui all’art. 127 c.p.p. [stabilita dal comma 4 del citato art. 625 bis solo per l’ipotesi che il ricorso, ritenuto ammissibile, debba essere deciso nel merito], e neppure delle forme dell’ordinaria procedura camerale nel giudizio di cassazione, previste dall’art. 611 c.p.p., atteso [a quest’ultimo riguardo], che una diversa soluzione non troverebbe alcun appiglio nel testo normativo e si porrebbe, inoltre, in contrasto con le esigenze di semplificazione e di economia processuale in funzione delle quali è stata dettata la previsione del controllo di ammissibilità del ricorso.
La richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione è ammessa, ai sensi dell’art. 625 bis comma 1 c.p.p., solo in favore del condannato, non anche delle altre parti processuali [nel caso di specie, la corte ha rigettato il ricorso straordinario proposto dal procuratore generale nell’interesse della parte offesa].
Cass. pen. n. 34923/2002
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, previsto dall’art. 625 bis c.p.p., siccome proponibile [oltre che dal procuratore generale] solo dal condannato, è inammissibile qualora venga presentato dal difensore che non sia munito di procura speciale. *
Cass. pen. n. 16103/2002
In tema di correzione dell’errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l’art. 625 bis c.p.p. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell’impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali. L’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625 bis c.p.p., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre deve essere ricondotto alla figura dell’errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioé da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. [La Corte in motivazione ha precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sé, l’accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell’art. 625 bis c.p.p., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto].
In tema di procedimento per la correzione dell’errore di fatto nei provvedimenti della Corte di cassazione, nell’ipotesi in cui il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile, all’esito di udienza, la relativa pronuncia deve assumere la forma della sentenza, atteso che il comma 4 dell’art. 625 bis c.p.p. impone l’adozione dell’ordinanza nei soli casi in cui l’inammissibilità sia dichiarata de plano senza l’instaurazione del contraddittorio e che — al di fuori dei casi previsti da specifiche disposizioni di legge — la sentenza corrisponde all’ordinaria forma delle decisioni della Corte di cassazione, anche se dichiarative dell’inammissibilità del ricorso, siano esse adottate nell’udienza pubblica o in quella camerale, partecipata o non.
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l’art. 625 bis, comma 4, c.p.p. dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore, l’esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali. Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza, pubblica o in camera di consiglio, per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione e può ben avvenire con l’immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice «correzione» di quella precedente, ma la sostituisce in toto.
L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. [La Corte ha precisato in motivazione che: 1] qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un giudizio; 2] sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere — anche se risoltisi in travisamento del fatto — soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3] l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale].
Cass. pen. n. 16102/2002
Non è consentito il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, prevista dall’art. 130 c.p.p., per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, emandabili soltanto a norma dell’art. 625 bis dello stesso codice che disciplina l’unico rimedio esperibile per l’eliminazione di quest’ultimo tipo di errori.
Cass. pen. n. 16101/2002
È inammissibile, in assenza di disposizioni transitorie, il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso provvedimenti della Corte di cassazione depositati prima della data di entrata in vigore dell’art. 625 bis c.p.p., introdotto dall’art. 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001, n. 128. [La Corte ha precisato in motivazione che tale conclusione è avvalorata sia dal principio secondo cui le impugnazioni sono soggette alla disciplina vigente all’epoca di definizione dell’iter formativo del provvedimento impugnabile, sia dalla natura di disposizione eccezionale dell’art. 625 bis c.p.p., come tale non suscettibile di interpretazione estensiva].
Cass. pen. n. 3923/2002
Nel caso in cui il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto è inammissibile, perché riferito ad una decisione della Corte di cassazione anteriore all’entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, che nell’introdurre il nuovo art. 625 bis c.p.p. non ha previsto specifiche disposizioni transitorie, deve ritenersi comunque applicabile la procedura di cui all’art. 130 c.p.p., sulla base di un’interpretazione estensiva ispirata ad un intento di adeguamento delle norme ordinarie ai principi costituzionali – da ultimo ribaditi con la sentenza 28 luglio 2000, n. 395 della Corte costituzionale – in modo da consentire la correzione degli errori di fatto contenuti in decisioni adottate in palese violazione del diritto di difesa e che sarebbero altrimenti irrevocabili. [Nel caso di specie, la Corte, qualificata come istanza ex art. 130 c.p.p. il ricorso presentato ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. e ritenuto sussistente l’errore dedotto, consistito nell’omesso avviso al difensore di fiducia dell’udienza in camera di consiglio, ha modificato la sentenza impugnata che aveva rigettato il ricorso, disponendo il rinvio a nuovo ruolo del processo].
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