Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8735 del 4 marzo 2010

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8735 del 4 marzo 2010

Testo massima n. 1

Non è ricorribile per Cassazione con il rimedio previsto dall’art. 625 bis c.p.p. la sentenza con cui la Corte medesima, ignorando l’intervenuto decesso del ricorrente, abbia dichiarato inammissibile il ricorso tendente ad ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzione con condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in quanto compete all’ufficio incaricato della riscossione delle spese di giustizia, individuato dall’art. 208, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, dichiarare l’estinzione dell’obbligazione per la morte dell’obbligato.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze