14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6378 del 20 febbraio 2006
Testo massima n. 1
In tema di impugnazioni, qualora la Corte di cassazione abbia dichiarato la inammissibilità del ricorso presentato dal difensore senza verificare che il termine per impugnare sia decorso anche per l’imputato e conseguentemente, sul ricorso da questi proposto, abbia provveduto disponendo la restituzione degli atti al giudice a quo per essere il procedimento già definito, è configurabile un errore percettivo deducibile ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. [ nella specie, la S.C. ha annullato l’ordinanza di inammissibilità del ricorso del difensore e ha fissato nuova udienza per la trattazione e la decisione dei ricorsi dell’imputato e del suo difensore ].
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