14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 30373 del 13 settembre 2006
Testo massima n. 1
In tema di ricorso straordinario, l’art. 625 bis c.p.p. prevede che tale impugnazione è ammessa solo « a favore del condannato» Tale espressione deve essere intesa nel senso che una persona è legittimata a proporre l’impugnazione straordinaria contro una decisione della Corte di cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, rende definitiva la sentenza di condanna. [ Fattispecie in cui è stata esclusa la possibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. contro una sentenza in tema di revisione ].
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