14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5039 del 9 febbraio 2010
Posted at 15:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
È deducibile attraverso il ricorso straordinario per cassazione l’errore di fatto consistito nella mancata rilevazione dell’omessa notificazione al difensore dell’imputato dell’avviso per l’udienza camerale. [ Nella fattispecie la Corte ha annullato la sentenza di legittimità ed ha disposto la fissazione di nuova udienza ].
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