14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 32744 del 27 luglio 2015
Testo massima n. 1
È inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all’art. 625 bis c.p.p. per la correzione dell’errore di fatto proposto, nell’interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 c.p.p..
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Testo massima n. 2
Il termine di centottanta giorni, fissato a pena di decadenza dall’art. 625 bis, comma secondo, c.p.p. per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, è soggetto, al pari degli altri mezzi di impugnazione, alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
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